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Questo articolo è stato pubblicato il 08 luglio 2011 alle ore 21:22.

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L'abc del decreto Sviluppo in 79 voci (Ansa)L'abc del decreto Sviluppo in 79 voci (Ansa)

Un vademecum per scoprire cosa c'è nelle pieghe del decreto Sviluppo, convertito definitivamente in legge il 7 luglio 2010. Tutte le novità, dalla riscossione degli accertamenti esecutivi alle pensioni per le vittime del terrorismo, passando per la carta d'identità elettronica, la rinegoziazione dei mutui, le novità per il mondo della scuola. Fra le novità si allentano le ganasce fiscali per i debiti fino a 2mila euro. Ecco il contenuto in 79 voci.

Accertamenti esecutivi, riscossione (articolo 7, comma 2). Intervento sulla disciplina della riscossione delle somme dovute in base ai cosiddetti "accertamenti esecutivi". Essa dispone, tra l'altro, l'applicazione dell'accertamento esecutivo agli avvisi emessi a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi. Per gli atti successivi all'accertamento, si precisa che l'intimazione ad adempiere deve essere limitata ai specifici casi. Disposta la sospensione dell'esecuzione forzata conseguente agli atti di cosiddetto "accertamento esecutivo" per centottanta giorni decorrenti dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione. La sospensione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché a ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La suddetta sospensione non opera, tra l'altro, nel caso in cui gli agenti della riscossione vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione.

Accisa e Iva gas naturale (articolo 7, comma 2). Norma interpretativa per precisare l'ambito applicativo di alcune disposizioni che incidono sulle aliquote Iva e sulla misura dell'accisa applicate al gas naturale per combustione per usi civili (articolo 2 del Dlgs 26/2007), specificando che esse operano con riguardo al singolo contratto di somministrazione, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso.

Accise, applicazione sanzioni amministrative all'Agenzia delle dogane (articolo 7, comma 2-novies). All'Ufficio delle dogane - al posto della Direzione regionale della medesima amministrazione - è attribuita la competenza ad applicare le sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel rispettivo ambito territoriale.

Adempimenti dei contribuenti (articolo 7, comma 2). I termini per i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, da effettuare nei confronti di articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acque (articolo 10, commi da 11 a 27). Istituzione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acque. Sostituisce la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche istituita dal Codice dell'ambiente (Dlgs 152/2006). Autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, trasparenza ed economicità sono i principi base dell'attività dell'Agenzia. Fra le funzioni che dovranno essere svolte dall'Agenzia la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua. A decorrere dalla sua istituzione sono trasferite all'Agenzia le funzioni già attribuite alla Co.N.Vi.R.I. (Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche) dall'articolo 161 del Dlgs 152/2006 (Codice dell'ambiente) e dalle altre disposizioni vigenti. Soppressione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della Co.N.Vi.R.I. L'Agenzia è organo collegiale costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con Dpr previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Ambiente. Dei tre componenti due sono proposti dal ministro dell'Ambiente e uno dalla Conferenza Stato- Regioni. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Tale parere deve essere reso, a maggioranza dei due terzi dei componenti, entro 20 giorni dalla richiesta. I componenti dell'Agenzia, scelti tra persone dotate di indiscussa moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il direttore generale è nominato dall'Agenzia stessa per un periodo di tre anni, non rinnovabili. Disciplinata l'organizzazione e le risorse finanziarie dell'Agenzia. Con apposito Dpr si può provvedere allo scioglimento dell'Agenzia per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali. Giurisdizione esclusiva inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, per i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti dell'Agenzia, competenza di primo grado comprendente anche l'eventuale adozione di misure cautelari. Impossibilità di attribuire incarichi di consulente tecnico d'ufficio a dipendenti dell'Agenzia cessati dal servizio da meno di cinque anni. Applicazione ai giudizi del rito abbreviato già previsto davanti alle autorità amministrative indipendenti.

Agevolazioni Irap per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (articolo 7, comma 2). Estesa a tutte le Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) - in luogo delle sole Asp succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) - la possibilità di usufruire delle agevolazioni Irap eventualmente deliberate dalle regioni nei confronti delle Onlus.

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