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Questo articolo è stato pubblicato il 08 luglio 2011 alle ore 21:22.

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L'abc del decreto Sviluppo in 79 voci (Ansa)L'abc del decreto Sviluppo in 79 voci (Ansa)

Rifiuti, obblighi per i produttori (articolo 6). Modifica dei termini cronologici relativi all'adempimento di alcuni obblighi da parte dei produttori di rifiuti che hanno fino a 10 dipendenti, al fine di favorire la progressiva operatività del Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). Il nuovo termine sarà individuato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sviluppo e, comunque, non potrà essere antecedente al 1° giugno 2012.

Ruralità degli immobili (articolo 7, commi da 2-bis a 2-quater). I soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 (per gli immobili rurali a uso abitativo) o della categoria D/10 (per gli immobili rurali ad uso strumentale all'immobile) ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi all'articolo 9 del Dl 557/1993.

Scheda carburante, abolizione (articolo 7, comma 2). Esonerati dall'obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti che acquistano il carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito e carte prepagate da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del Dpr 605/1973.

Semplificazioni adempimenti burocratici (articolo 6). Misure per la riduzione degli oneri derivanti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli che gravano sulle piccole e medie imprese. Per ridurre gli oneri gravanti sulle piccole e medie imprese derivanti – secondo la relazione governativa – «da una non corretta trasposizione della normativa comunitaria», introdotte modifiche al Codice della privacy (Dlgs 196/2003) che limitano l'applicazione della disciplina sulla riservatezza delle comunicazioni di dati personali. Esclusione dall'ambito applicativo del medesimo dei trattamenti di dati personali da parte di persone giuridiche, imprese, enti e associazioni ove riconducibili a rapporti intercorrenti tra tali soggetti per finalità amministrativo-contabili, come definite dal comma 1-ter dell'articolo 34; in materia di informativa al diretto interessato viene stabilita la possibile omissione quando si tratti di curricula spontaneamente trasmessi dall'interessato ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Ampliate le ipotesi in cui il trattamento dei dati personali è consentito senza il consenso dell'interessato ai già citati casi di dati contenuti nei curricula trasmessi dall'interessato ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro, nonché per i trattamenti effettuati sulla base di rapporti di controllo e di collegamento tra società e nell'ambito delle altre forme di organizzazione congiunta dell'attività d'impresa. Previsto che i dati sensibili contenuti nei curricula trasmessi dall'interessato ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro possano essere oggetto di trattamento prescindendo dal consenso scritto dell'interessato e dall'autorizzazione del Garante. Novità per le misure di sicurezza in materia di trattamento dei dati personali: per i soggetti che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali non sensibili e come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza - prescritta dalla lettera g) del comma 1 dello stesso articolo 34 - è sostituita dall'obbligo di autocertificazione - resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui Dpr 445/2000 - di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal predetto codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B al codice. In relazione a tali trattamenti e a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, si dispone inoltre che il Garante per la protezione dei dati personali, sentiti il ministro per la Semplificazione normativa e il ministro per la Pubblica amministrazione, individui con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B in ordine all'adozione delle misure minime previste dal comma 1 dello stesso articolo 34. Inserito nell'articolo 34 un nuovo comma 1-ter con il quale si precisa che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrative e contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro. Novità anche sui servizi di comunicazione elettronica: ampliato l'ambito applicativo della disciplina delle comunicazioni commerciali consentendo un ulteriore trattamento dei dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici. Viene imposto alle pubbliche amministrazioni di pubblicare - entro il 30 ottobre 2011 - sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo a istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e dei documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. In caso di mancato adempimento dell'obbligo in questione: 1) la pubblica amministrazione procedente non puo' respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo; 2) il mancato adempimento è valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili; 3) nei procedimenti a istanza di parte necessari all'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, per i quali è prevista la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), l'istante è legittimato a iniziare l'attività. Prescritto a carico delle amministrazioni dello Stato l'obbligo di allegare ai regolamenti ministeriali o interministeriali ovvero ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici un elenco degli oneri informativi a carico dei cittadini e delle imprese, introdotti ovvero eliminati in virtù degli atti medesimi. Abrogazione dell'articolo 2, comma 16-septies, dell'ultimo decreto Milleproroghe, in materia di piccoli serbatoi di Gpl. Introdotta una clausola di salvaguardia delle normative di sicurezza vigenti in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di gas di petrolio liquefatto di cui al decreto del ministro dell'Interno 14 maggio 2004.

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