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Questo articolo è stato pubblicato il 08 luglio 2011 alle ore 21:22.

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L'abc del decreto Sviluppo in 79 voci (Ansa)L'abc del decreto Sviluppo in 79 voci (Ansa)

Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 2-bis). Viene rifinanziato il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge finanziaria 2007, utilizzando allo scopo le risorse dei Fondi strutturali europei. La norma rinvia a un decreto del ministro dell'Economia di natura non regolamentare, di concerto con il ministro per i Rapporti con le regioni e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, che dovrà determinare: i limiti di finanziamento relativi a ciascuna regione interessata; la durata dell'agevolazione; le disposizioni di attuazione necessarie a garantire coerenza con le priorità e le procedure previste per i Fondi strutturali europei.

Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (articolo 2). Credito d'imposta, in favore del datore di lavoro, per ogni lavoratore, "svantaggiato" o "molto svantaggiato", assunto nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e a incremento dell'organico, nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto Sviluppo. L'attuazione dell'istituto è subordinata al consenso della Commissione europea sull'impiego dei fondi strutturali comunitari. I "lavoratore svantaggiato" sono: soggetti non aventi un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; soggetti privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età; soggetti che vivano soli con una o più persone a carico; lavoratori occupati in professioni o settori contraddistinti da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, qualora il lavoratore interessato appartenga al genere sottorappresentato; membri di una minoranza nazionale. Per "lavoratore molto svantaggiato" si intendono i soggetti privi di lavoro da almeno 24 mesi. Il credito d'imposta è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto. Il calcolo del beneficio è basato sulla differenza tra il numero di lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e quello relativo alla media dei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sviluppo. Per ogni nuovo lavoratore assunto, il credito d'imposta è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione, nel caso di lavoratore "svantaggiato", e nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, nel caso di lavoratore "molto svantaggiato" . Nel caso di assunzioni di lavoratori con contratti a tempo parziale (sempre a tempo indeterminato), il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il calcolo relativo all'incremento dei lavoratori occupati deve tener conto delle diminuzioni che si dovessero verificare, nello stesso periodo, nelle società controllate o collegate o che fanno capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto . Per i soggetti che assumano la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce - ai fini del credito d'imposta in esame - incremento della base occupazionale.

Credito di imposta per la ricerca scientifica (articolo 1). Istituito un credito d'imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università o enti pubblici di ricerca. Spetta nella misura del 90% della spesa incrementale di investimento, rispetto alla media di investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. La disposizione assorbe il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, soppresso dall'articolo del decreto Sviluppo.

Codice dei beni culturali e del paesaggio, modifiche (articolo 4, comma 16). Interventi su alcune disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004), per: attuazione federalismo demaniale, sottraendo al meccanismo dell'articolo 5, comma 5, del Dlgs 85/2010 (che prevede la necessità di un apposito accordo di valorizzazione con il ministero per i Beni e le attività culturali) una ampia quantità di immobili statali o di enti pubblici non economici realizzati subito dopo la seconda guerra mondiale e quasi sempre privi di effettivo interesse culturale; semplificare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nei Comuni che adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, attraverso la modifica dell'articolo 146 del Codice. Enti parco inseriti tra gli enti cui la regione può delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria; previsto che il compito di comunicare agli interessati il preavviso di provvedimento negativo spetti al soprintendente stesso e non più all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; stabilito l'efficacia immediata dell'autorizzazione e, infine, l'applicabilità dell'articolo 146 anche alle attività minerarie di ricerca ed estrazione che la normativa vigente sottopone, invece, a una procedura ad hoc nel vigente comma 15 dello stesso articolo 146. Estesa la durata massima consentita per l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica di cose e beni culturali, in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, introducendo la possibilità di rinnovare, una sola volta, il termine di quattro anni fissato dalla normativa vigente.

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