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Questo articolo è stato pubblicato il 08 luglio 2011 alle ore 21:22.

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L'abc del decreto Sviluppo in 79 voci (Ansa)L'abc del decreto Sviluppo in 79 voci (Ansa)

Deduzione spese fino a mille euro (articolo 7, comma 2). I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici (cioè contratti di fornitura di servizi ovvero di somministrazione di beni, quali, ad esempio, gas, luce, ecc) relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta possano essere portati in deduzione nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio (fattura). La deduzione è applicabile soltanto nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a mille euro.

Depositi fiscali e finanziari (articolo 7, comma 2). Disposizioni in materia di depositi fiscali e doganali che possono essere utilizzati anche come depositi Iva.

Deroga Statuto del contribuente in materia di accessi (articolo 7, comma 2). Modificata la disciplina degli accessi in materia fiscale: limiti alla permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede di alcune categorie di contribuenti (imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi). Estese le tutele in materia di accesso disposte dallo Statuto dei diritti del contribuente anche alle attività di controllo o ispettive svolte dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

Detrazioni per ristrutturazioni edilizie (articolo 7, comma 2). Semplificazione delle procedure a favore dei soggetti che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, intendono avvalersi della detrazione d'imposta ai fini Irpef del 36% delle spese sostenute per la esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia. Eliminato l'obbligo della comunicazione. Il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi: i dati catastali identificativi dell'immobile; se i lavori sono effettuati dal detentore; gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Abrogato il comma 19 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) che condiziona la possibilità di detrazione Irpef delle spese per ristrutturazioni edilizie al fatto che il relativo costo della manodopera sia evidenziato in fattura.

Dichiarazione dei redditi e Irap (articolo 7, comma 2). Consentito ai contribuenti che evidenziano un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione Irap di sostituire la richiesta di rimborso con l'utilizzo in compensazione del credito stesso. La possibilità di modificare la richiesta di rimborso per utilizzare il credito in compensazione si esercita mediante una dichiarazione integrativa da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione. La modifica in esame è consentita a condizione che il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.

Dichiarazione relativa alle detrazioni per redditi di lavoto dipendente e per carichi di famiglia (articolo 7, comma 2). Modificata la disciplina delle dichiarazioni necessarie per usufruire di alcune detrazioni Irpef, eliminando tra l'altro l'obbligo in capo ai soggetti Irpef di dichiarare di aver diritto alle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati (di cui all'articolo 13 del Tuir) per poter usufruire dell'agevolazione. Regole di redazione degli atti normativi di rango secondario dell'amministrazione finanziaria e previdenziale, in modo tale da escludere la duplicazione delle informazioni già disponibili ai rispettivi sistemi informativi, con l'eccezione delle informazioni strettamente indispensabili per il corretto adempimento e per il pagamento delle somme, dei tributi e contributi dovuti. La prescrizione investe: i decreti del Ministero dell'economia e quelli, comunque denominati, degli organi di vertice delle relative articolazioni; i provvedimenti delle agenzie fiscali; i provvedimenti degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

Disposizioni finanziarie (articolo 11). Rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, negli importi di 1,4 milioni di euro per l'anno 2011, di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni contenute nel provvedimento, quantificati complessivamente in 100 milioni di euro per l'anno 2011, 203, un milione di euro per l'anno 2012 (che aumentano a 293,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno), 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Il ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Distretti turistici (articolo 3). Possibilità di istituire nei territori costieri, con Dpcm, su richiesta delle imprese del settore che operano negli stessi territori, previa intesa con le regioni interessate, i distretti turistici, con i seguenti obiettivi: riqualificazione e rilancio dell'offerta turistica a livello nazionale e internazionale; sviluppo delle aree e dei settori del distretto; miglioramento dell'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi; assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano, con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. La delimitazione dei distretti è effettuata dalle Regioni, d'intesa con i comuni interessati e con il ministero dell'Economia. L'Agenzia del demanio diviene, in virtù del medesimo intervento operato in sede referente dalle Commissioni riunite, partecipante necessitato alla conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Previste agevolazioni e semplificazioni da applicare nei distretti turistici, attingendo da alcuni degli istituti introdotti con la legge finanziaria per il 2006. Prevista una clausola di salvaguardia finanziaria: le amministrazioni coinvolte provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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