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Questo articolo è stato pubblicato il 08 luglio 2011 alle ore 21:22.

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L'abc del decreto Sviluppo in 79 voci (Ansa)L'abc del decreto Sviluppo in 79 voci (Ansa)

Personale docente e Ata (articolo 9, commi da 17 a 21-bis). Con decreto del ministro dell'Istruzione, di concerto con il ministro dell'Economia e con il ministro per la Pubblica amministrazione, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e Ata per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili. Il piano, che sarà verificato annualmente al fine di eventuali rimodulazioni, può prevedere la retrodatazione giuridica dall'aanno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni sulla base dei posti vacanti e disponibili per quell'anno. Ai docenti incaricati a tempo determinato, continuativamente in servizio presso pluriclassi, viene riconosciuta una speciale valutazione del servizio prestato presso sedi considerate in zona disagiata, secondo criteri da definire con decreto del Miur. Per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente e Ata, viene integrato l'articolo 10 del Dlgs 368/2001, che - in attuazione della direttiva n. 1999/70/Ce - disciplina i contratti di lavoro a tempo determinato, escludendo dal campo di applicazione del provvedimento i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e Ata. La disposizione precisa, in particolare, che in ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 368/2001 (in base al quale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato). Rafforzati i motivi di esclusione del personale scolastico dall'applicazione della direttiva comunitaria n. 1999/70/Ce, trattandosi di settore oggetto di peculiare disciplina anche per quanto riguarda la programmazione del fabbisogno del personale e la determinazione della consistenza numerica delle relative dotazioni organiche. Si stabilizza al 31 agosto di ogni anno il termine per le assunzioni a tempo indeterminato e per i provvedimenti di assegnazione o utilizzazione riguardanti il personale insegnante e Ata di ruolo - incluse le supplenze annuali -, nonché per il conferimento degli incarichi di presidenza. A decorrere dall'anno scolastico 2011-2012, l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento degli insegnanti è effettuato ogni tre anni (anziché ogni 2), con possibilità di trasferimento in un'unica provincia. Le modifiche introdotte prevedono che l'aggiornamento non comporti possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie e che il trasferimento in altra provincia avvenga secondo il proprio punteggio, ossia con l'inserimento "a pettine". Anche le graduatorie di istituto saranno aggiornate con cadenza triennale (anziché biennale). I docenti con nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. Restano le deroghe per infermità o assistenza. Norme sui lavoratori precari della scuola. Estese all'anno scolastico 2011-2012 le norme di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del Dl 134/2009 (precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze in caso di mancato rinnovo dell'incarico annuale; partecipazione a progetti per attività di carattere straordinario, di durata variabile da 3 a 8 mesi, con eventuale compenso di partecipazione; valutazione dell'intero anno di servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie indipendentemente dall'effettiva durata dell'impiego nel corso dell'anno scolastico) a favore del personale della scuola che in tale anno scolastico non possa stipulare, per carenza di posti, un contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell'anno precedente o, comunque, dell'ultimo anno lavorativo del triennio precedente.

Personale Vigili del fuoco (articolo 10, commi da 8 a 10). La copertura dei posti disponibili nell'organico delle qualifiche di capo-squadra e di capo-reparto deve avvenire esclusivamente con le specifiche procedure semplificate individuate dal Dlgs 217/2005. Applicazione delle stesse procedure anche per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010, per la qualifica di capo-squadra e al 1° gennaio 2011, per la qualifica di capo-reparto, compresi i posti derivanti dall'avvio delle procedure concorsuali a capo reparto, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo. Stabilito per il triennio 2011-2013, la riduzione alla metà della durata dei corsi di formazione per i vigili del fuoco, previsti dal Dlgs 217/2005.

Processo tributario, istanza di sospensione (articolo 7, comma 2). Modificata la vigente normativa sul processo tributario: l'istanza di sospensione deve essere decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Rateizzazione debiti tributari (articolo 7, comma 2). Disposizioni per favorire la rateizzazione dei debiti tributari, semplificando gli adempimenti dei contribuenti che intendono accedere alla dilazione dei pagamenti delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni fiscali.

Regime di attrazione comune (articolo 8, comma 2). Disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo del regime fiscale di "attrazione europea", previsto dall'articolo 41 del Dl 78/2010, estendendone l'operatività anche alle attività di direzione e di coordinamento relative all'impresa. La normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante che trova applicazione è quella vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale è presentata l'istanza di interpello.

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