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Questo articolo è stato pubblicato il 08 luglio 2011 alle ore 21:22.

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L'abc del decreto Sviluppo in 79 voci (Ansa)L'abc del decreto Sviluppo in 79 voci (Ansa)

Fondo di garanzia Pmi (articolo 8, comma 5, lettere a, b e c). Nuova disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese al fine di favorirne l'operatività e assicurarne la continuità e l'autonomia. Si dispone anche in merito all'utilizzo parziale di risorse inutilizzate destinate al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca.

Imprese in contabilità semplificata (articolo 7, comma 2). Introdotto un ampliamento dei soggetti beneficiari ammessi al regime di contabilità semplificato di cui all'articolo 18, comma 1, del Dpr 600/1973, elevando il limite massimo di ricavo previsto per l'accesso: per le imprese di servizi, da 309.874 a 400.000 euro; per le imprese di altri settori (cessione di beni, produzione, ecc.) da 516.457 a 700mila euro.

Interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi (articolo 7, comma 2-octies). La misura degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi è fissata nel limite massimo di un punto percentuale - in luogo di tre - rispetto al tasso al saggio legale pubblicato annualmente con decreto del ministro dell'Economia.

Investigatori incidenti ferroviari, nomina (articolo 6, comma 2-bis). Sugli atti concernenti la nomina degli investigatori sugli incidenti ferroviari non si esercita il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Iscrizione ipoteca ed espropriazione immobiliare, importi minimi dei debiti tributari (articolo 7, comma 2). A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sviluppo, l'agente della riscossione non può procedere a iscrivere ipoteca se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a ventimila euro, qualora: la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio (ovvero sia ancora contestabile in tale sede); il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare oggetto di ipoteca ed essa sia adibita a propria abitazione principale. In tutti gli altri casi l'agente della riscossione non può comunque procedere ad iscrivere ipoteca se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a 8mila euro. Rideterminato l'importo minimo del credito necessario per procedere all'espropriazione immobiliare.

Meccanismo adeguamento corrispettivi costi carburante (articolo 6, comma 2, lettera f-ter). Prevista una semplificazione riferita all'individuazione di un unico soggetto competente (il ministro delle Infrastrutture), in luogo dei precedenti tre (Agenzia delle entrate, ministero delle Sviluppo economico e ministero delle Infrastrutture), a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83-bis, comma 14, del decreto-legge 112/2008 per il mancato rispetto del meccanismo di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente, in relazione ai costi del carburante sostenuti dal vettore.

Mutui (articolo 8, commi 6 e 8). Disciplinata la rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile. varate anche misure per semplificare la portabilità dei mutui. Consentita, fino al 31 dicembre 2012, la rinegoziazione di alcune tipologie di mutui assistiti da garanzia ipotecaria, e in particolare quelli aventi le seguenti caratteristiche: stipulati, ovvero accollati anche a seguito di frazionamento, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; aventi un importo originario non superiore a 200 mila euro; finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione; aventi tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto. Il mutuatario ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni del comma in esame, qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 35 mila euro e, salvo diverso accordo tra le parti non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo. Disciplinate le condizioni alle quali è effettuata la predetta rinegoziazione, tra l'altro applicando, al posto del tasso variabile, un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati; l'applicazione del suddetto tasso di interesse potrà operare, in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo con il cliente, per un periodo inferiore. Semplificate le operazioni di portabilità dei mutui. Viene estesa l'operatività delle disposizioni concernenti la cancellazione delle ipoteche, oltre ai mutui e finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari e ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti, anche ai finanziamenti concessi dai suddetti enti previdenziali ai propri dipendenti. Novellata la disciplina del risarcimento da ritardo nel perfezionamento della surrogazione. In particolare, fermo restando il termine di trenta giorni per il perfezionamento della surrogazione - decorrente dalla richiesta di avvio delle procedure di collaborazione, rivolta al finanziatore originario da parte del mutuante surrogato - i precisa che l'ammontare del risarcimento è da calcolarsi non più sul valore del debito complessivo, ma sul debito residuo. Soppressa la disposizione che prevedeva che l'avvio delle procedure di collaborazione tra intermediari - da cui decorre il computo del termine - seguisse l'adozione della delibera di mutuo da parte del mutuante surrogato.

Nautica da diporto, porti e approdi turistici (articolo 3). Disposizioni relative alla nautica da diporto per scopi commerciali e alla realizzazione di pontili galleggianti, che modificano il Codice della nautica da diporto. Norme per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e razionalizzare il procedimento per il rilascio delle relative concessioni demaniali marittime.

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