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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

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Queste varianti non sembrano però tali da far ritenere l'esistenza dell'obbligo, per le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, di accantonare due distinte riserve legali.
L'art. 2463, comma 5, c.c. richiama espressamente, infatti, l'art. 2430 c.c., mettendo in risalto, quindi, la circostanza per cui la riserva in oggetto abbia la stessa natura di quella legale, dalla quale si differenzia per le modalità e l'entità dell'accantonamento.
Laddove si accolga tale impostazione, sembra doversi ritenere che la s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro non abbia l'obbligo di accantonare due riserve legali, né che essa - una volta raggiunto un importo che, sommato al capitale, sia pari a 10.000 euro e sempre che esso abbia raggiunto il quinto dell'importo del capitale stabilito nell'atto costitutivo – abbia l'obbligo di continuare ad accantonare gli utili ricorrendo, però, al diverso criterio di cui all'art. 2430 c.c.
Si deve, infine, segnalare che il legislatore non ha imposto né un termine di scadenza entro il quale la società con capitale inferiore a 10.000 euro sia obbligata a raggiungere la soglia della riserva legale di cui all'art. 2463, comma 5, c.c., né l'obbligo di imputare a capitale quanto accantonato in base alla predetta norma (17).
2.4. La natura delle s.r.l. con capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro
La circostanza per cui il legislatore non impone, per le società con capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro, una volta effettuati gli accantonamenti ai sensi del comma 5 dell'art. 2463, c.c., l'obbligo di adottare un capitale almeno pari a 10.000 euro comporta che il nuovo minimo legale del capitale delle s.r.l. è di 1 euro (18).
Lo stesso tenore del comma 4 dell'art. 2463 c.c., ove precisa che l'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro, sembra confermare che l'importo di un euro diviene requisito minimo della società, non solo per la sua fase genetica ma anche per quelle successive.
Vero è che tali s.r.l. devono accantonare una riserva tale che, sommata al capitale, raggiunga l'ammontare di 10.000 euro. Tuttavia, una volta raggiunto tale importo, la società non ha l'obbligo di imputare tale riserva a capitale e, quindi, essa può continuare ad esistere senza limiti di tempo con un capitale inferiore all'importo di 10.000 euro previsto dall'art. 2463, comma 2, n. 4), c.c.
L'importo di 10.000 euro non rappresenta più, quindi, il minimo legale del capitale sociale, bensì una soglia rilevante ai fini della disciplina applicabile in tema di conferimenti e riserva legale: ma, ad eccezione di tali disposizioni, le s.r.l. con capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro risultano interamente soggette alle norme del capo VII del libro V del codice.

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