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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

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Differentemente, che si acceda alla prima quanto alla seconda delle tesi sopra esposte, se, per effetto dell'aumento, l'importo del capitale risulta pari o superiore a 10.000 euro, i conferimenti potranno essere eseguiti anche in natura, laddove ciò sia previsto nell'atto costitutivo. Analogamente, in caso di conferimento in denaro che porti il capitale ad una soglia pari o superiore a 10.000 euro, sarà sufficiente versare il 25% dello stesso.
In questo caso, infatti, poiché la società ha raggiunto o superato la soglia di 10.000 euro di capitale, essa non risulta più soggetta alle cautele imposte dall'art. 2463, comma 4, c.c. (oltre che alle regole di accantonamento della riserva di cui al comma 5 dello stesso articolo).
3.3. La riduzione del capitale nelle s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro
3.3.1 La riduzione volontaria
L'art. 2482, comma 1, c.c., stabilisce che "la riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal n. 4) dell'art. 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti".
L'applicabilità di tale disposizione rispetto alle s.r.l. che presentino le caratteristiche di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2463 c.c. appare estremamente problematica data l'evidente mancanza di un coordinamento dell'intera disciplina concernente la riduzione del capitale sociale con il mutato regime del capitale (minimo) della società a responsabilità limitata.
L'art. 2482, comma 1, c.c., infatti, se applicato nel suo tenore letterale, esclude che le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro possano ridurre volontariamente il loro capitale, in quanto esso è sempre, per definizione, inferiore al limite previsto dal n. 4) del comma 2 dell'art. 2463 c.c., ossia è sempre inferiore a 10.000 euro.
Tuttavia, appare possibile formulare una diversa interpretazione, laddove si tenga presente che il riferimento all'importo di cui al "n. 4) dell'art. 2463 c.c." consiste in un riferimento all'importo minimo legale sancito per le s.r.l. tradizionali, ossia quelle disciplinate dal legislatore prima delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del d.l. 76/2013, per le quali il minimo legale era pari a 10.000 euro.
Differentemente, in seguito alle modifiche introdotte con la legge di conversione del d.l. 76/2013, per le società con capitale inferiore a 10.000 euro, l'art. 2463, comma 4, c.c. stabilisce espressamente che l'importo minimo legale del capitale è di 1 euro.
Si può, dunque, ipotizzare che, poiché l'art. 2482 c.c. consente la riduzione volontaria del capitale fino ad una soglia almeno pari a quella del minimo legale, e poiché il minimo legale delle s.r.l. è di 1 euro, la disciplina di cui all'art. 2482-bis c.c. sarebbe applicabile nella misura in cui la riduzione abbia luogo non più entro il limite dei 10.000 euro previsto dal n. 4) dell'art. 2463 c.c. – che costituiva il vecchio minimo legale per le società con capitale pari o superiore a tale limite - bensì entro il diverso limite di 1 euro previsto dall'art. 2463 comma 4 c.c..

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