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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

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In attesa dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale che recepisca tali novità, è quindi da ritenere comunque possibile procedere al ricevimento di atti costitutivi di s.r.l. semplificata con immediata utilizzazione del modello standard di cui al d.m. 138/2012, il quale deve intendersi immediatamente modificato nelle clausole incompatibili con il d.l. 76/2013, le quali dovranno pertanto essere omesse.
Nello stesso senso si pronuncia la nota n. 118972.U del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari della Giustizia - di data 11 settembre 2013, integrata da successiva comunicazione in data 13 settembre 2013, nella quale, riguardo alla concreta applicazione del modello standard di atto costituivo tipizzato attualmente con D.M. 23 giugno 2012, n. 138, si rileva come "esso non appare più completamente armonico con il disposto della norma primaria (costituita dall'art. 2463 bis c.c., da leggersi in relazione con l'art. 2463 c.c.), ma del quale tuttavia viene stabilita la inderogabilità, proprio dalla legge di riforma".
Nella nota si condivide pertanto la soluzione della soppressione dal modello standard tipizzato della clausola sub 4, "in quanto il requisito anagrafico è stato abolito dal menzionato decreto legge 28 giugno 2013, n. 76". Inoltre "quanto osservato in ordine alla soppressione della clausola sub 4 in forza delle modifiche apportate all'art. 2463bis c.c. vale anche per la clausola sub 5, che conseguentemente viene modificata non essendo più richiesto dalla legge che l'amministrazione della società sia affidata a uno dei soci".
5.2. Le s.r.l. semplificate costituite con il vecchio modello
Le s.r.l. semplificate costituite in data anteriore al 28 giugno 2013 (data di entrata in vigore del d.l. 76/2013) ai sensi dell'art. 2436-bis c.c., introdotto dall'art. 3 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella l. 24 marzo 2012, n. 27, contengono sia l'espressa previsione del divieto di trasferimento delle quote a persone che abbiano compiuto i 35 anni alla data della cessione e della nullità dell'eventuale atto, sia l'obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci della società.
Con riferimento all'eliminazione del requisito anagrafico per la costituzione delle s.r.l. semplificate, il comma 13 dell'art. 9 d.l. 76/2013 ha abrogato il divieto di trasferimento delle quote di s.r.l. semplificata in favore di persone che abbiano compiuto i trentacinque anni d'età alla data della cessione.
Per effetto dell'abrogazione tale trasferimento dovrebbe ritenersi consentito nonostante quanto riportato negli statuti.
Le relative clausole – in quanto riproduttive di un divieto legale oggi abrogato - non sembrano oggi potersi ritenere ancora efficaci, laddove si consideri che, nelle s.r.l. semplificate, il legislatore esclude la facoltà per i privati di adottare pattuizioni derogatorie alla disciplina legale prevista per tale modello societario (art. 2463-bis comma 3, c.c.).

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