Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

My24

3.2. I conferimenti in sede di aumento nelle s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro
La disciplina dei conferimenti in sede di aumento di capitale nelle s.r.l. è contenuta nell'art. 2481-bis, comma 4, c.c., il quale dispone quanto segue: "Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell'art. 2464, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell'art. 2464".
Tale disposizione ammette dunque espressamente la possibilità di conferire, in sede di aumento di capitale a pagamento, denaro o beni in natura.
Occorre, tuttavia, valutare se, anche in caso di aumento deliberato in una s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, sia possibile versare almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro, e se sia altresì possibile eseguire conferimenti in natura.
Appare, infatti, necessario coordinare la disciplina dell'aumento di capitale contenuta nell'art. 2481-bis, comma 4, c.c., con il disposto del comma 4 dell'art. 2463 c.c., il quale impone che, quando il capitale è inferiore a 10.000 euro, i conferimenti possano farsi esclusivamente in denaro e debbano essere interamente versati al momento della sottoscrizione.
In sostanza, si deve verificare se le regole dell'integrale versamento del conferimento in denaro e dell'esclusività del versamento in denaro valgano soltanto in sede di costituzione, o anche in sede di aumento di capitale.
Innanzitutto, appare opportuno tenere presente che la disciplina dei conferimenti eseguiti in esecuzione di un aumento di capitale è sostanzialmente modellata su quella dettata per i conferimenti eseguiti al momento della costituzione della società e, pertanto, non vi sarebbe alcun motivo per discostarsi da quest'ultima in caso di aumento (20).
Per le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, la ratio dell'esclusività del versamento in denaro può essere rinvenuta nella maggiore idoneità di tale bene, rispetto quelli in natura, a garantire l'effettiva capitalizzazione della società, in coerenza anche con una riduzione dei costi per la capitalizzazione della società (21).
Inoltre, dall'art. 2463, comma 4, c.c., emerge che tanto la regola sul capitale minimo quanto quella sui conferimenti stabiliscono requisiti richiesti non solo per la costituzione della società intesa come momento genetico, ma necessari anche per le fasi successive. Ciò vale, in particolare per i conferimenti, almeno sino a quando non risultino applicabili regole diverse in ragione del superamento dell'importo previsto dal comma 2, n. 4), dell'art. 2463 c.c.

Shopping24

Dai nostri archivi