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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

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Tale conclusione sembra essere coerente con il nuovo sistema del capitale delle s.r.l. delineato dal legislatore, in cui le società con capitale inferiore a 10.000 euro si differenziano soltanto per essere soggette a due regole peculiari in tema di composizione del capitale sociale e formazione della riserva legale.
Con riferimento a quest'ultima il legislatore non impone né un termine di scadenza entro il quale la società sia tenuta a raggiungere, tra capitale e riserva, l'ammontare di diecimila euro, né l'obbligo di imputare a capitale l'ammontare della riserva legale una volta che questa abbia raggiunto la soglia prevista dalla legge.
Ciò significa che la società, pur avendo a disposizione consistenti mezzi patrimoniali, non ha l'obbligo di imputarli a capitale, e che la stessa può continuare ad esistere senza limiti temporali con un capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro.
In sostanza:
- tanto l'assenza di un termine di scadenza per il raggiungimento della soglia prevista per la riserva legale,
- quanto l'assenza di un obbligo di capitalizzazione della società all'importo di 10.000 euro al momento in cui la predetta soglia sia stata raggiunta,
- così come la mancata previsione di una causa di scioglimento derivante dal mancato raggiungimento della soglia di 10.000 euro di capitale,
sembrano costituire dei dati normativi dai quali appare possibile desumere che la nuova disciplina in tema di capitale minimo delle s.r.l., contenuta nei commi 4 e 5 dell'art. 2463 c.c., non si esaurisca con la fase costitutiva della società, ma possa riguardare anche vicende successive.
Pur dando conto dell'incertezza che deriva dal menzionato difetto di coordinamento e, quindi, dalla possibilità di diverse letture, laddove si accogliesse tale interpretazione, non sembrerebbe possibile negare ad una s.r.l. la facoltà di fissare liberamente il proprio capitale in un importo compreso tra 1 e 9.999,99 euro non solo in sede di costituzione, ma anche successivamente alla costituzione, ricorrendo alla riduzione volontaria del capitale, purché essa avvenga nel rispetto delle cautele imposte dall'art. 2482 c.c. e, in particolare, nel rispetto del comma 2 della predetta norma, il quale stabilisce che "la decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione".
3.3.2 La riduzione per perdite
L'art. 2482-bis, comma 1, c.c. stabilisce che "quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti".

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