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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

In questa "seconda versione" della s.r.l.s. permane il presupposto indefettibile che i soci non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione; il requisito di età rileva anche ai fini della cessione delle quote, essendo prevista espressamente la nullità del trasferimento della partecipazione a soggetti che ne siano privi. Gli amministratori devono essere scelti fra i soci.
L'ammontare del capitale sociale deve essere pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto per la s.r.l., e deve esser sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo.
Vengono, inoltre, previste la non debenza degli onorari notarili ed altre agevolazioni ("l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili") (3).
Inoltre, si prevede che «il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale».
Anche in questa veste la completa attuazione della previsione normativa era rinviata alla definizione del modello standard da parte del Decreto Ministeriale.
1.3. La società a capitale ridotto
Nell'ambito delle s.r.l. che derogano al requisito del capitale minino di 10.000 euro, con l'obiettivo di estendere tale possibilità anche ad altri soggetti, alla disciplina della s.r.l.s. se ne affianca, nel giugno 2012, un'altra: l'art. 44 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", introduce nel nostro ordinamento la Società a responsabilità limitata a capitale ridotto.
Solo che, anziché introdurre modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, il legislatore preferisce intervenire al di fuori del codice civile, prevedendo uno strumento che si affianca a quello contemplato dall'art. 2463-bis c.c. che pure è evocato, sin dall'incipit della nuova norma.
Che si trattasse di una disciplina diversa emergeva dalla previsione per cui restava "Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis".
Disciplina diversa e con destinatari diversi, almeno sino alla conversione del decreto: la società a responsabilità limitata semplificata era riservata a soggetti persone fisiche che non avessero compiuto i 35 anni di età alla data della sua costituzione; laddove la società a responsabilità limitata a capitale ridotto era invece riservata, nel testo originario, a persone fisiche che avessero compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, sebbene tale requisito anagrafico non fosse ribadito in alcun modo per le vicende circolatorie.
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