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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

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A fronte della espunzione dal nostro ordinamento delle s.r.l. a capitale ridotto, viene prevista la possibilità per tutte le società a responsabilità limitata di determinare l'ammontare del capitale in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro, con conferimenti esclusivamente in denaro (mediante aggiunta del comma 4 all'art. 2463, c.c.).
In tale ipotesi sorge per la società l'obbligo di accantonare una somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio pari almeno ad un quinto degli stessi, obbligo che permane sino a che riserva e capitale non abbiano raggiunto l'ammontare di 10.000 euro. La riserva può esser utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite con obbligo di sua reintegrazione laddove essa sia diminuita (art. 2463, comma 5, c.c.).
Infine, nella prospettiva della semplificazione degli adempimenti a carico delle società, la legge di conversione modifica la disciplina dell'art. 2464 c.c., prevedendosi che il versamento del 25% avvenga direttamente all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo in luogo della banca con indicazione in atto dei mezzi di pagamento (9).
Queste ultime novità hanno una portata generale, in quanto modifica la disciplina della s.r.l. ordinaria e, pertanto, conviene muovere l'analisi delle nuove società a responsabilità limitata proprio dal disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 2463 c.c.

2. Le s.r.l. con capitale inferiore a diecimila euro
2.1. Il nuovo importo legale minimo del capitale delle s.r.l.
In sede di conversione del d.l. 28 giugno 2013, n. 76, con legge 9 agosto 2013, n. 99, mediante l'aggiunta del comma 15-ter all'art. 9, sono stati introdotti due nuovi commi nell'art. 2463 c.c., e, in particolare:
- un nuovo comma 4, il quale stabilisce che "l'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione";
- un nuovo comma 5, il quale dispone che "La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione".
Si impone, quindi, un'analisi delle peculiari regole in tema di conferimenti e di riserva legale delle s.r.l. capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro, al fine di valutare, altresì, la natura giuridica di tali società.

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