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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

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Appare, altresì, possibile una seconda interpretazione, in quanto l'art. 2475 c.c. stabilisce che l'amministrazione della società debba essere affidata ai soci "salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo".
Il riferimento che fa salva la diversa disposizione dell'atto costitutivo, può essere interpretato non solo nel senso che è consentita l'adozione di una clausola derogatoria, valevole per ogni nomina dell'organo amministrativo, ma anche che la nomina dei primi amministratori possa riguardare gli estranei, poiché avviene in sede di atto costitutivo, e poiché in tale sede è possibile derogare all'obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci.
In sostanza, potendo l'atto costitutivo disporre diversamente da quanto prescritto dall'art. 2475 c.c., in tale contesto i soci sarebbero legittimati a nominare amministratori estranei alla compagine sociale, senza che in tale sede occorra adottare un'apposita clausola che consenta tale nomina, clausola che invece si renderebbe necessaria per le nomine successive.
In quest'ottica, la previsione dell'obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci, contenuto nella precedente formulazione dell'art. 2463-bis, comma 2, n. 6) c.c., avrebbe avuto lo scopo di impedire la nomina di estranei che invece, in assenza di un'apposita previsione in tal senso, sarebbe stata consentita.
Conseguentemente, l'abrogazione del predetto obbligo avrebbe lo scopo di consentire la nomina di amministratori estranei in sede di atto costitutivo.
Pertanto, in base a questa seconda interpretazione, è possibile nominare amministratori estranei in sede di atto costitutivo, mentre per le successive nomine sarebbe necessaria l'adozione di un'apposita clausola statutaria ai sensi dell'art. 2475 c.c.
Appare, infine, possibile una terza interpretazione.
Occorre, infatti, considerare che ai sensi del comma 5 dell'art. 2463-bis c.c., la disciplina delle s.r.l. si applica alle s.r.l. semplificate in quanto "compatibile".
Nel caso di specie, la compatibilità dell'art. 2475 c.c. con le norme delle s.r.l. semplificate potrebbe ritenersi esclusa proprio per effetto della soppressione del divieto di nominare amministratori estranei, realizzata dalla lett. b) del comma 13 dell'art. 9 d.l. 76/2013, la quale dimostrerebbe la volontà del legislatore che nelle s.r.l. semplificate possano ricoprire la carica di organo amministrativo anche soggetti diversi dai soci.
Poiché, però, il meccanismo di cui al comma 1 dell'art. 2475 c.c. impone un'apposita clausola statutaria per la nomina di amministratori estranei, mentre il modello standard in sede di atto costitutivo non può essere integrato con ulteriori clausole statutarie, l'applicazione del comma 1 dell'art. 2475 c.c. risulterebbe incompatibile con la disciplina delle s.r.l. semplificate, per le quali sarebbe venuto meno il divieto in questione.

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