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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

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Va però al riguardo ricordato come la previsione dei commi 14 e 15 dell'art. 9 d.l. 76/2013, che prevedono l'espunzione dal nostro ordinamento delle società a capitale ridotto e la riqualificazione di quelle esistenti in società a responsabilità limitata semplificate, era presente nel testo del decreto legge in oggetto già prima della sua conversione in legge.
In tale contesto mancava, invece, perché è stata introdotta solo in sede di conversione, la previsione dei commi 4 e 5 dell'art. 2463 c.c., che avrebbe consentito a chiunque di costituire s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro.
Sicché, in quel momento storico, espunta la disciplina della società a capitale ridotto, l'unico possibile riferimento nel nostro ordinamento per società che derogassero all'importo dei 10.000 euro era appunto l'art. 2463-bis c.c. sulle s.r.l. semplificate.
È solo in sede di conversione, infatti, che il legislatore introduce in via generale la possibilità che le società a responsabilità limitata fissino il capitale sociale ad un ammontare inferiore ai 10.000 euro previsti dall'art. 2463, comma 2, n. 4). c.c.
Di fatto, attraverso tale previsione, la disciplina della vecchia società a responsabilità limitata a capitale ridotto, più che abrogata, è stata modificata (con la previsione di regole particolari per la formazione delle riserve; l'estensione dell'ambito soggettivo anche a soggetti diversi da persone fisiche, ecc.) e ricollocata dalla sede originaria, la norma speciale, nel codice civile. Quasi come se la società a responsabilità limitata a capitale ridotto, uscita dalla finestra del decreto legge, fosse rientrata dalla porta principale del codice civile, collocandosi immediatamente prima della disciplina della sua variante semplificata.
Tuttavia, nella legge di conversione, sembra non ci si sia resi conto del mutato contesto normativo: permane, infatti, la riqualificazione delle società a responsabilità limitata a capitale ridotto come società a responsabilità limitata semplificate anche se, sul piano interpretativo, è chiaro che l'asimmetria può risolversi facilmente riportando le società a capitale ridotto esistenti al loro alveo naturale, e cioè alla disciplina prevista dai commi 4 e 5 dell'art. 2463 c.c. (51).
Del difetto di coordinamento verificatosi in sede di conversione del decreto legge potrebbe esser una conferma anche l'attuale previsione contenuta nel comma 4-bis dell'art. 44 del d.l. 83/2012 (norma che in precedenza disciplinava appunto le società a capitale ridotto) e che è l'unica norma che, in questa materia, continua a far riferimento ad un requisito anagrafico.
In tale disposizione, il decreto legge 76/2013 ha sostituito il riferimento alle s.r.l.c.r. con quello alle società semplificate («4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata»).

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