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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

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Aderendo, invece, all'interpretazione qui proposta, ne conseguirebbe che una s.r.l. con capitale superiore a 10.000 euro potrebbe deliberare la riduzione volontaria ad una soglia inferiore a 10.000 euro, ma almeno pari a 1 euro. Tale operazione dovrebbe comunque avvenire nel rispetto delle cautele imposte dall'art. 2482 c.c. e, in particolare, nel rispetto del comma 2 della predetta norma, il quale stabilisce che "la decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione".
In tal modo la società si assoggetterebbe alle peculiari regole stabilite in questo caso dal legislatore in tema di composizione del capitale e formazione della riserva legale. Sarebbe cioè necessario che l'importo del capitale sia interamente versato e la società verrebbe altresì assoggettata all'obbligo di accantonare un quinto degli utili netti risultanti in bilancio, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro (28).
Tale ricostruzione aprirebbe nuovi spazi per il mantenimento dell'attività d'impresa da parte di quelle s.r.l. che, non volendo o potendo conservare un capitale pari a 10.000 euro, piuttosto che ricorrere allo scioglimento o alla trasformazione verso un tipo personale, intendano continuare la loro attività sotto il medesimo tipo sociale: obiettivo che potrebbe realizzarsi laddove si ammettesse l'adozione di un capitale inferiore a quello previsto dal comma 2, n. 4) dell'art. 2463, c.c., non solo in fase di costituzione, ma anche durante la vita della società.
In tale prospettiva, il nuovo capitale minimo della s.r.l. individuato dal comma 4 dell'art. 2463, c.c., non avrebbe solo la funzione di favorire la nascita di nuove imprese, ma anche quella di consentire la conservazione di quelle esistenti.
3.4.2 La riduzione per perdite
Le novità introdotte dall'art. 9 d.l. 76/2013 non sembrano determinare modifiche in merito all'applicazione della disciplina della riduzione del capitale per perdite ex art. 2482-bis c.c., il quale stabilisce che in caso di perdite superiori a un terzo del capitale, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. Se, poi, entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve esser convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate.
Assume, invece, rilievo il contenuto dell'art. 2482-ter c.c., il quale stabilisce che "se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal n. 4) dell'art. 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. E' fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società".

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