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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

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Sempre in considerazione dell'inderogabilità del contenuto dell'atto costitutivo delle s.r.l. semplificate, i soci non potrebbero conservare la pattuizione corrispondente al divieto abrogato, a meno che gli stessi non decidano di adottare un simile divieto ricorrendo, però, attraverso apposita modificazione, al modello della s.r.l. ordinaria, che consente l'adozione di limiti alla circolazione delle partecipazioni.
Ne consegue che, in assenza di particolari disposizioni transitorie, sia possibile ipotizzare che le clausole statutarie contenenti il divieto di cessione di quote a persone che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno d'età siano divenute inefficaci.
Bisogna, tuttavia, tenere presente che, pur dovendosi ritenere prive di efficacia le clausole riproduttive del divieto di cessione, la loro presenza negli atti costitutivi potrebbe generare incertezze sulla loro valenza, soprattutto ai fini di un possibile contenzioso tra i soci.
A tale proposito, anche in caso di controversia tra le parti sulla sopravvivenza del divieto, la cessione eventualmente eseguita in favore di persona di età superiore a trentacinque anni non potrebbe essere dichiarata nulla, in quanto è stata abrogata la norma che sanciva la nullità, né tale nullità potrebbe avere la sua fonte nella volontà delle parti riprodotta in una clausola statutaria.
Non va, peraltro, esclusa l'opportunità che, al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici e di prevenire il sorgere di azioni contenziose, le parti richiedano un formale adeguamento degli atti costitutivi già redatti, eliminando le clausole riproduttive del divieto abrogato.
Analoghe considerazioni dovrebbero valere per ciò che concerne i requisiti di nomina degli amministratori, ove si acceda alla terza delle ricostruzioni sopra prospettate, secondo cui l'eliminazione dell'obbligo di nominare gli amministratori tra i soci renderebbe sempre possibile la designazione di terzi estranei, a prescindere dall'adozione di apposita clausola in tal senso.
5.3. La sorte delle società a capitale ridotto
La portata effettiva della riqualificazione, operata dal d.l. 76/2013, delle società a capitale ridotto esistenti in società a responsabilità limitata semplificata appare, ad un prima lettura, di difficile comprensione.
Quella della s.r.l. semplificata, nella prospettiva che si è sin qui proposta, sembra, infatti, una disciplina dettata per la fase costitutiva della società: non si comprende il senso di riqualificare una società a responsabilità limitata già esistente, che ha come peculiarità quella di derogare all'importo di cui all'art. 2463, comma 2, n. 4), c.c., per applicarvi quindi una disciplina attinente ad una fase costitutiva che qui è già esaurita, e non, piuttosto, quella prevista dai commi 4 e 5 dell'art. 2463 c.c. in via generale per tutte le s.r.l. con capitale inferiore ai 10.000 euro.

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