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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

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Sembrerebbe allora preferibile ritenere che tanto la regola dell'esclusività del conferimento in denaro, quanto quella dell'integrale versamento dello stesso, debbano essere rispettate anche in sede di aumento di capitale nei casi in cui, per effetto dell'aumento il capitale della società non superi l'importo di 10.000 euro.
Pertanto, in questa prima e più rigorosa impostazione, in caso di aumento deliberato da una società con capitale inferiore a 10.000 euro, se per effetto dell'aumento l'importo del capitale rimane al di sotto dei 10.000 euro, i conferimenti dovrebbero farsi esclusivamente in denaro e dovrebbero essere interamente versati.
In tale prospettiva pare allora possibile adottare, già in sede di atto costitutivo di una s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, una clausola che ammetta i conferimenti in natura per l'ipotesi in cui, a seguito di un aumento, il capitale della società dovesse risultare pari o superiore a 10.000 euro.
Diversamente, altri rinvengono la giustificazione della previsione esclusivamente nella mera ottica di semplificazione del procedimento di costituzione, evitandosi in tal modo il ricorso alla altrimenti necessaria perizia (22).
E in tale prospettiva, si circoscrive l'obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e il divieto di conferimenti diversi dal denaro alla fase costitutiva. Mentre, tale obbligo e tale divieto non si applicherebbero ai conferimenti da eseguire in sede di aumento di capitale, nemmeno nelle ipotesi in cui il capitale non venga aumentato a un importo pari o superiore a euro 10.000. Di conseguenza, le operazioni di aumento di capitale sarebbero interamente disciplinate dalle norme dettate per la s.r.l. "ordinaria" (23).
V'è però da osservare che questa seconda interpretazione si basa su una ratio tutta incentrata sulla presenza di agevolazioni in sede di costituzione della società che, se può tuttora valere per le s.r.l. semplificate, appare invece più difficilmente sostenibile per le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, considerato che il comma 4 dell'art. 2463 c.c., configura una disciplina di società a regime e non più solo di start up.
Inoltre, a ben vedere, è difficile rinvenire nella disciplina delle società in questione una vera e propria semplificazione in tema di conferimenti: tale non è l'integrale versamento (che sembra spiegarsi solo in ragione dell'esiguità del capitale); tale non è più (se mai lo sia stata) la previsione secondo cui il versamento deve esser effettuato nelle mani degli amministratori, dato che essa è ormai norma generale applicabile, con la modifica dell'art. 2464, c.c., a tutte le s.r.l.

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