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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

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Alla luce delle novità introdotte dalla legge di conversione all'art. 2463 c.c. sembra totalmente incoerente limitare, attraverso una interpretazione letterale, le agevolazioni promesse dal comma 4-bis ai soli giovani under 35 che si siano avvalsi dello strumento della s.r.l. con capitale inferiore ai 10.000 euro con statuto standard; senza riconoscerle invece anche ai giovani under 35 che si siano avvalsi dello strumento della s.r.l. con capitale inferiore ai 10.000 euro senza statuto standard.
Pur essendo auspicabile un intervento correttivo del legislatore, nella prospettiva che qui si accoglie non v'è alcun obbligo di adeguare gli statuti esistenti, né di modificare la denominazione espungendo l'espressione "a capitale ridotto" (che ha perso di significato, non essendo necessaria ad evidenziare l'applicazione delle regole previste dai commi 4 e 5 dell'art. 2463, c.c.) sostituendola con l'aggettivo "semplificata". Anzi, in questo contesto, l'inserimento di tale ultimo aggettivo sarebbe persino fuorviante, non essendovi nelle società in discorso alcuno degli elementi caratterizzanti desumibili dall'art. 2463-bis, c.c.

6. La trasformazione da e in nuove s.r.l.
Come in precedenza rilevato, tanto la s.r.l. semplificata, quanto la s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro appartengono al tipo sociale della s.r.l.
Ne consegue, quindi, che l'adozione di un capitale pari o superiore a 10.000 euro, così come, per le s.r.l. semplificate, l'adozione di clausole statutarie integrative del modello standard tipizzato, non hanno la natura di trasformazione, bensì di modifica statutaria (52) che non dà luogo a recesso e che dovrà integralmente rispettare le prescrizioni di cui all'art. 2480 c.c. (53).
Va in tale sede ribadito come le modifiche statutarie, ancorché riguardanti le s.r.l. semplificate, siano al di fuori del perimetro di applicazione dell'art. 3, comma 3, del d.l. 1/2012 che prevede l'esenzione da diritti di bollo e di segreteria e la gratuità della prestazione notarile.
Laddove, poi, tali società intendano adottare regole organizzative diverse da quelle stabilite per le s.r.l. ordinarie, si applicheranno le regole sulla trasformazione da s.r.l. in altro tipo di società di capitali o in società di persone.
Per ciò che concerne, invece, la trasformazione in "nuove s.r.l.", è discusso se anche la società a responsabilità limitata semplificata possa costituire punto d'approdo dell'operazione.
Sebbene non manchi chi sostenga la tesi favorevole, l'opinione prevalente è che, rappresentando quella della semplificata una disciplina della fase costitutiva della società, essa non sia replicabile rispetto ad un soggetto già esistente (54).
Per la società semplificata, infatti, la funzione limitata all'avvio di una "nuova impresa" pare facilmente desumibile da una serie di indici normativi, compresa la riduzione dei costi, che ben si spiega con riguardo a tale fase, sì che laddove la variante s.r.l.s. funga da modello di approdo certamente l'operazione non godrà delle agevolazioni previste dal d.l. 1/2012 per la sola fase genetica.
In sostanza, si dovrebbe dare il caso di una società già esistente (in ipotesi una s.n.c.) che si trasformi in s.r.l. con capitale inferiore ai 10.000 euro e che adotti "volontariamente" lo statuto standard: in tale ipotesi, appare più corretto qualificare la società risultante dalla trasformazione come s.r.l. ordinaria con capitale inferiore ai 10.000 euro, le cui regole organizzative, per scelta dei soci, siano quelle previste dal d.m. 138/2012, ma che non potrà in ogni caso fruire delle agevolazioni di cui al d.l. 1/2012.
Ben diverso è, invece, il discorso per la s.r.l. con capitale inferiore ai 10.000 euro, nella quale la divergenza rispetto alla s.r.l. ordinaria attiene esclusivamente all'ammontare del capitale ed al regime dei conferimenti e dei versamenti, nonché alla formazione della riserva legale, poiché per il resto vi è la medesima libertà di definire le regole organizzative negli spazi concessi dal legislatore (55).
Appare quindi possibile una trasformazione omogenea (progressiva, da società di persone, o regressiva, da s.p.a. o s.a.p.a.) o eterogenea in società a responsabilità limitata il cui capitale sia fissato in un ammontare inferiore ai 10.000 euro (56).
Sempre in virtù di tali considerazioni sembra ammissibile che la società a responsabilità limitata con capitale inferiore ai 10.000 euro possa essere l'esito di operazioni di fusione e di scissione (trasformative o meno).

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