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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

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In sede di conversione, con la legge 7 agosto 2012, n. 134, venne poi introdotta la previsione per cui "al fine di favorire l'accesso al credito dei giovani imprenditori, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto" (art. 44, comma 4-bis). Disposizione che, secondo l'interpretazione data dal Ministero dello Sviluppo Economico del 30 agosto 2012 (4) (ed in tal senso era anche la posizione del Consiglio Nazionale) (5), consentiva di ritenere possibile il ricorso alla società a capitale ridotto anche per le persone fisiche infratrentacinquenni.
Quanto all'atto costitutivo, l'art. 44 prevedeva il ricorso all'atto pubblico, senza tuttavia riferirsi a un modello standard tipizzato, che invece connota la società a responsabilità limitata semplificata, pur richiamando di quest'ultima alcuni elementi contenutistici, e cioè gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis.
In sostanza, della società a responsabilità limitata semplificata, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto mutuava, come elemento qualificante, la regola per cui il capitale deve essere pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463 come capitale minimo per una s.r.l. "ordinaria"; nonché quella per cui il conferimento deve farsi necessariamente in denaro ed essere versato all'organo amministrativo (e non alla banca come per la s.r.l. "ordinaria"). Ma, a differenza della società a responsabilità limitata semplificata, gli amministratori non dovevano essere necessariamente soci, e potevano essere scelti quindi tra soggetti estranei alla società.
Non era invece previsto alcun richiamo alla disciplina dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del d.l. 1/2012, e quindi doveva escludersi che per le società a responsabilità limitata a capitale ridotto "l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili". Né era previsto che il Consiglio nazionale del notariato avesse uno specifico compito di vigilanza sulla corretta e tempestiva applicazione della nuova disciplina.
1.4. Il decreto ministeriale contenente il modello standard
Il d.m. 23 giugno 2012, n. 138, in vigore dal 29 agosto 2012, reca il Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci, in attuazione dell'articolo 2463-bis c.c.

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