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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

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Ora, l'introduzione da parte del d.l. 76/2013 della previsione di cui al comma 3 dell'art. 2463-bis, c.c., secondo cui le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili, sembra escludere che l'atto costitutivo della s.r.l. semplificata possa avere un contenuto diverso da quello stabilito dall'art. 2463-bis, comma 2, al quale deve conformarsi il modello standard di cui al regolamento ministeriale.
Si potrebbe, invero, ipotizzare una diversa interpretazione, in base alla quale la previsione dell'inderogabilità riguarderebbe le sole clausole del modello tipizzato, la cui formulazione non potrebbe essere modificata, ma non il modello di atto costitutivo in sé, come se fosse invece possibile l'inserimento di pattuizioni ulteriori, aventi ad oggetto la regolamentazione di aspetti non disciplinati nelle clausole standard.
Ma tale considerazione, fondata solo sul dato testuale, sembra prestare il fianco a critiche sul piano sistematico.
Il dato da cui muovere è sempre rappresentato dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 2463-bis, c.c.; e dalla previsione dell'art. 3, comma 3, del d.l. 1/2012, per il quale «l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili».
Non sembra potersi mettere in dubbio che questa seconda disposizione, concedendo delle agevolazioni sul piano tributario ed amministrativo e, al contempo, prevedendo la gratuità della prestazione professionale del notaio, debba esser interpretata in senso restrittivo, in quanto norma eccezionale, non estensibile a fattispecie diverse rispetto a quella alla quale essa espressamente si riferisce.
Va ricordato come le agevolazioni riguardino solo ed esclusivamente le società i cui soci siano persone fisiche: sebbene la normativa sia nata per favorire l'accesso all'attività imprenditoriale dei giovani che non avessero compiuto il trentacinquesimo anno di età oggi, con l'eliminazione del requisito anagrafico, essa vede come possibili destinatari altre fasce socialmente deboli (31).
Sia l'esenzione da diritto di bollo e di segreteria, sia la gratuità dell'intervento del notaio corrispondono alla finalità di abbattere i costi di avvio delle nuove imprese semplificate; e, con riferimento alla seconda, la scelta presupponeva necessariamente di ridurre quanto più possibile la prestazione professionale del notaio al solo controllo di legalità, appunto attraverso il ricorso ad un modulo (32).
Appare evidente come l'inderogabilità del contenuto dello statuto tipizzato e la norma agevolativa vadano di pari passo: la prima, riducendo per quanto possibile gli oneri di costituzione della società, giustifica la seconda.

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