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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

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2.2. I conferimenti nelle s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro
Nelle s.r.l. con capitale pari o superiore a 10.000 euro, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro e l'intero ammontare di quelli in natura.
Quando l'ammontare del capitale viene, invece, determinato in misura inferiore a 10.000 euro, ma pari almeno a 1 euro, i conferimenti possono farsi esclusivamente in denaro e devono essere interamente versati all'atto della sottoscrizione.
Ciò significa che in una s.r.l. con 10.000 euro di capitale, da coprire interamente con conferimenti in denaro, i soci sono complessivamente tenuti a versare almeno 2.500 euro all'atto della sottoscrizione.
Viceversa, in una s.r.l. con 9.999 euro di capitale, i conferimenti possono farsi soltanto in denaro e i soci sono complessivamente tenuti a versare tutti i 9.999 euro all'atto della sottoscrizione.
Pertanto, l'importo di capitale convenzionalmente determinato dalle parti in misura inferiore a 10.000 euro deve essere integralmente coperto da versamenti in denaro.
Non sembrerebbe, tuttavia, da escludere che, anche quando il capitale sia inferiore a 10.000 euro, i soci possano attribuire alla società beni in natura, ma in tal caso si tratta di qualificare tali apporti che non potrebbero comunque essere imputati a capitale e che, quindi, dovrebbero essere iscritti in apposita riserva.
Va però segnalato che, pur non dubitandosi della legittimità di apporti fuori capitale, è discusso tanto il loro regime giuridico, quanto la possibilità che questi siano rappresentati anche da beni diversi dal denaro (10).
La possibilità di apporti in natura fuori capitale presenta, infatti, diversi profili problematici (11), quali, ad esempio, il possibile aggiramento della disciplina della valutazione e stima dei conferimenti (12), profili che meritano di essere maggiormente approfonditi in altra sede, considerato che sollevano problematiche che coinvolgono tutte le società di capitali (13).
Nulla esclude, poi, che i soci possano decidere il versamento di un sovrapprezzo in denaro, il cui importo complessivo possa anche superare, se sommato al capitale sociale, la soglia di 10.000 euro (14).
Non esiste, infatti, per tali s.r.l., l'obbligo di capitalizzare la società fino all'importo di 10.000 euro. Il comma 5 dell'art. 2463 c.c., in deroga all'art. 2430 c.c., impone di accantonare un quinto, e non un ventesimo, degli utili, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di 10.000 euro e non, invece, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale. Tuttavia, al raggiungimento della soglia prevista per la riserva legale, non sussiste l'obbligo per la società di imputare a capitale quanto è stato accantonato, né è previsto un termine di scadenza entro il quale la società sia tenuta a raggiungere, tra capitale e riserva, l'ammontare di 10.000 euro.

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