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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

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Ciò significa che la società, pur avendo a disposizione consistenti mezzi patrimoniali, non ha l'obbligo di imputarli a capitale, e che la stessa può continuare ad esistere senza limiti temporali con un capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro.
Una volta versato il sovrapprezzo, però, questo andrà a costituire la riserva da sovrapprezzo di cui all'art. 2431 c.c.
Tale norma stabilisce che "Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430".
Per le s.r.l. con capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro, ai fini della distribuzione della riserva da sovrapprezzo, il riferimento al "limite stabilito dall'articolo 2430" deve ritenersi integrato da quanto sancito nel comma 5 dell'art. 2463 c.c. e, pertanto, per tali società la riserva da sovrapprezzo potrà essere distribuita quando la somma tra l'ammontare della riserva legale e quello del capitale sociale sarà pari a 10.000 euro.
2.3. La riserva legale nelle s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro
Nelle s.r.l. con capitale pari o superiore a 10.000 euro, la disciplina della riserva legale è quella prevista dall'art. 2430 c.c. in tema di s.p.a. per effetto del rinvio contenuto nell'art. 2478-bis c.c.
Pertanto, in base al combinato disposto delle predette norme, la s.r.l. con capitale pari o superiore a 10.000 euro deve accantonare a riserva legale almeno la ventesima parte degli utili netti annuali, fino a che la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
Viceversa, per le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, il comma 5 dell'art. 2463 c.c. dispone testualmente che "La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro".
Quindi, a titolo esemplificativo, una s.r.l. con capitale di 10.000 euro deve accantonare il 5% degli utili netti annuali fino al raggiungimento dell'importo di 2.000 euro.
Viceversa, una s.r.l. con capitale di 1 euro deve accantonare il 20% degli utili netti annuali fino al raggiungimento dell'importo di 9.999 euro. È evidente come, in tale ipotesi, la riserva imposta dalla legge superi notevolmente il parametro del quinto del capitale previsto in via generale dall'art. 2430 c.c.
Ancora, sempre a titolo esemplificativo, una s.r.l. con capitale di 9.000 euro è tenuta ad accantonare il 20% degli utili netti annuali fino al raggiungimento dell'importo di 1.000 euro. Poiché in questo caso l'importo della riserva è ancora inferiore al parametro del quinto del capitale sociale previsto in via generale dall'art. 2430 c.c. (cioè 1.800 euro), la società dovrà continuare ad accantonare gli utili per consentire la formazione di una riserva pari al quinto del capitale. Tuttavia, in seguito al superamento della soglia dei 10.000 euro, l'accantonamento verrà eseguito applicando il criterio ordinario del ventesimo degli utili di cui all'art. 2430 c.c. e non, invece, quello integrativo del quinto di cui all'art. 2463, comma 5, c.c., applicabile solo al disotto della soglia dei 10.000 euro (15).

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