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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

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Il successivo comma 4 dispone che "se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve esser convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate".
Il contenuto di tali disposizioni non sembra porsi in contrasto con la disciplina delle società con capitale inferiore a 10.000 euro: laddove infatti, l'ammontare del capitale convenzionalmente determinato dalle parti dovesse diminuire di oltre un terzo in conseguenza di perdite, i soci sarebbero tenuti a ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (24).
L'art. 2482-ter c.c. contiene, invece, la disciplina della riduzione del capitale al disotto del minimo legale, prevedendo quanto segue: "se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal n. 4) dell'art. 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. E' fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società".
Anche qui l'evidente mancanza di coordinamento della norma con il mutato regime del capitale (minimo) della società a responsabilità limitata rende arduo il compito per l'interprete.
La disposizione in esame, infatti, nella sua formulazione letterale, non sarebbe mai applicabile alle società con capitale inferiore a 10.000 euro, poiché per definizione, esse hanno sempre il capitale inferiore all'importo stabilito dal n. 4) dell'art. 2463 c.c.
Si può, tuttavia, anche qui ipotizzare che il riferimento all'importo di cui al "n. 4) dell'art. 2463 c.c." consista in un riferimento all'importo minimo legale sancito per le s.r.l. tradizionali, ossia quelle disciplinate dal legislatore prima delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del d.l. 76/2013, per le quali il minimo legale era pari a 10.000 euro.
Si può, dunque, supporre che, poiché l'art. 2482-ter c.c. contiene la disciplina della riduzione del capitale al disotto del minimo legale, e poiché il minimo legale delle s.r.l. è oggi di 1 euro, la disciplina di cui all'art. 2482-ter c.c. si applichi quando, per perdite superiori al terzo del capitale, questo risulti inferiore ad un euro.
Tale conclusione, oltre a trovare una conferma nel dato letterale dell'art. 2482-ter c.c., la cui rubrica è appunto intitolata "Riduzione del capitale al disotto del limite legale", sembrerebbe altresì coerente con la disciplina prevista per il tipo di società in esame (25).
Il legislatore, infatti, nell'abbassare la soglia del capitale al disotto dei 10.000 euro, ha fissato come minimo legale l'importo irrisorio di 1 euro. Tuttavia, l'aver fissato tale importo sta a significare che la società, pur potendo venire ad esistenza ed operare con un patrimonio sostanzialmente nullo, non può operare laddove tale patrimonio abbia un valore negativo, il che potrebbe avvenire quando la società sia titolare esclusivamente di debiti. In sostanza, prevedere che il capitale minimo sia pari a 1 euro equivale ad impedire che la società possa costituirsi o continuare ad operare in presenza di un patrimonio negativo.

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