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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

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Poiché, infatti, alle s.r.l. semplificate si applicano le norme sulle s.r.l. in quanto compatibili, trattandosi di società con capitale inferiore a 10.000 euro, non sembrano sussistere elementi di incompatibilità con l'applicazione della regola contenuta nel comma 5 dell'art. 2463 c.c., che impone criteri di accantonamento della riserva legale basati su di un capitale sociale inferiore a 10.000 euro, posto che la norma ha la funzione di favorire la successiva patrimonializzazione della società (37).
La questione relativa ai criteri da adottare nella formazione della riserva legale assume rilievo, soprattutto con riguardo alla responsabilità degli amministratori, in quanto l'art. 2627 c.c. punisce con l'arresto fino ad un anno gli amministratori che ripartiscano utili destinati per legge a riserva o che ripartiscono riserve che non possono per legge essere distribuite.
4.2.2 La nomina di amministratori non soci
Un ulteriore dubbio concernente la disciplina applicabile alle s.r.l. semplificate riguarda la possibilità di nominare amministratori dei soggetti diversi dai soci.
L'art. 2475 c.c., norma generale sull'amministrazione delle s.r.l., dispone che l'amministrazione della società debba essere affidata a uno o più soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.
L'art. 2463-bis, comma 2, n. 6) c.c., che disciplina la costituzione della s.r.l. semplificata, nella sua formulazione originaria imponeva l'obbligo di scegliere gli amministratori nominati nell'atto costitutivo tra i soci.
Sennonché il legislatore, con la lett. b) del comma 13 dell'art. 9 d.l. 76/2013, ha provveduto a sopprimere la previsione dell'art. 2463-bis, comma 2, n. 6) c.c. relativa all'obbligo di scegliere tra i soci gli amministratori nominati nell'atto costitutivo.
Come interpretare tale abrogazione?
Si potrebbe in primo luogo ipotizzare che tale abrogazione abbia lo scopo di eliminare una disposizione superflua, considerato che l'atto costitutivo delle s.r.l. semplificate ha un contenuto standard che non può essere in tale sede integrato dall'autonomia statutaria e, pertanto, non potendo inserire una clausola che – ai sensi dell'art. 2475 c.c. – consentisse la nomina di amministratori estranei, anche a prescindere dall'esplicito divieto contenuto nella precedente formulazione dell'art. 2463-bis, comma 2, n. 6) c.c., in ogni caso i soci non avrebbero potuto nominare amministratori estranei.
Pertanto, in base a tale prima interpretazione, l'abrogazione dell'obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci, contenuto nella precedente formulazione dell'art. 2463-bis, comma 2, n. 6) c.c., avrebbe lo scopo di eliminare una disposizione superflua. Conseguentemente, nelle s.r.l. semplificate non sarebbe mai possibile nominare amministratori estranei in sede di atto costitutivo, perché l'inderogabilità del modello standard impedisce di adottare una clausola che consenta la nomina di un estraneo ai sensi dell'art. 2475 c.c. Viceversa, tale clausola potrebbe essere inserita in un momento successivo alla costituzione della società e varrebbe, pertanto, per le ulteriori nomine dell'organo amministrativo.

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