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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

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4.2.1 La disciplina del capitale e della formazione della riserva legale
Relativamente all'ammontare del capitale sociale, l'art. 2463-bis c.c. riproduce le prescrizioni del comma 4 dell'art. 2463 c.c., prevedendo entrambe le norme che il capitale possa essere determinato in misura inferiore a euro 10.000, ma pari almeno a 1 euro, e che i conferimenti debbano farsi in denaro ed essere versati per intero all'organo amministrativo.
E', tuttavia, dubbio se alle s.r.l. semplificate si applichi anche la regola speciale sulla formazione della riserva legale sancita dal comma 5 dell'art. 2463 c.c. per le s.r.l. ordinarie con capitale inferiore a 10.000 euro, il quale dispone che «La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro».
In assenza di disposizioni specifiche sul punto, allo stato attuale sembrano ipotizzabili due contrapposte interpretazioni.
Da un lato, si può ritenere che, poiché ai sensi del comma 5 dell'art. 2463-bis c.c. alla semplificata si applicano le disposizioni della s.r.l. ordinaria in quanto compatibili, trattandosi di società con capitale inferiore a 10.000 euro, essa sarebbe soggetta anche al comma 5 dell'art. 2463 c.c., che in deroga all'art. 2430 c.c. impone di accantonare un quinto, e non un ventesimo, degli utili, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro e non, invece, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale.
Dall'altro lato, si potrebbe in contrario ipotizzare che, poiché l'art. 2463-bis c.c. contiene una disciplina specifica del capitale sociale, la quale si limita a prevedere l'importo minimo e massimo e l'obbligo di conferire esclusivamente denaro, l'accantonamento della riserva legale debba avvenire secondo i criteri di cui all'art. 2430 c.c., in quanto nell'art. 2463-bis è riprodotto soltanto il contenuto del comma 4 dell'art. 2463 c.c. (e cioè la previsione sull'importo minimo e massimo e sui conferimenti in denaro), ma non anche il contenuto del successivo comma 5 (e cioè i criteri per la formazione del capitale sociale) (36).
In tale prospettiva, allora, si potrebbe riconoscere all'aggettivo "semplificata" l'ulteriore funzione di evidenziare il fatto che la società non deve sottostare alle regole di formazione della riserva legale previste dal comma 5 dell'art. 2463, c.c.
Aderendo, però, a quest'ultima interpretazione, si applicherebbe una disposizione relativa alle società con capitale superiore a 10.000 euro, laddove, invece, sembrerebbe più coerente applicare la regola dettata per le società con capitale inferiore a tale importo, quali d'altronde sono le stesse s.r.l.s.

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