Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

My24

Considerato che tale aggettivo non serve a mettere in evidenza il profilo della sottocapitalizzazione della società (attualmente infatti esistono altre s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, che non devono aggiungere nulla alla indicazione del tipo), la permanenza nella denominazione del termine semplificata può oggi avere un senso proprio per indicare una società che nasce tra sole persone fisiche con un procedimento appunto semplificato e con regole organizzative predeterminate dal legislatore e la cui segnalazione è necessaria sin tanto che le regole organizzative non siano mutate.
In altre parole, «la normativa che impone alle s.r.l.s di segnalare tale propria veste sia nella denominazione sociale sia negli atti e nella corrispondenza della società, oltre che nello spazio elettronico dedicato della società (art. 2463 bis comma 3 c.c.), essendo venuta meno ogni disciplina speciale della società dopo la sua iscrizione nel Registro delle imprese, acquisisce la più limitata finalità di richiamare l'attenzione dei terzi – alla stregua di una ulteriore semplificazione, questa volta a beneficio dei fruitori della pubblicità commerciale – sul fatto che, per tali società, l'atto costitutivo non può essere difforme dalle regole poste dall'art. 2463-bis co. 2 c.c. e dal modello standard approvato con decreto ministeriale» (35).
4.2. Le norme applicabili alle s.r.l. costituite con il procedimento semplificato
Ad eccezione dei benefici in tema di spese per la costituzione della società, dell'impossibilità di inserire in tale sede pattuizioni integrative del modello standard, della partecipazione limitata alle persone fisiche e dell'obbligo di indicare nella denominazione l'espressione "società a responsabilità limitata semplificata", le s.r.l. semplificate sono per il resto integralmente regolate dalla norme in materia di s.r.l. "ordinarie" nei limiti della compatibilità (art. 2463-bis, comma 5: "si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata tutte le altre disposizioni in tema di società a responsabilità limitata "ordinaria" in quanto compatibili").
Tuttavia, per effetto delle novità introdotte dall'art. 9, d.l. 28 giugno 2013, n. 76, e dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, che non solo ha previsto la possibilità di costituire s.r.l. ordinarie con capitale inferiore a 10.000 euro, ma ha anche soppresso la previsione che imponeva nelle s.r.l. semplificate di nominare gli amministratori tra i soci, possono sorgere dubbi interpretativi relativamente alla disciplina sulla formazione della riserva legale e in merito alla possibilità di nominare amministratori soggetti estranei alla compagine sociale.

Shopping24

Dai nostri archivi