Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

My24

5. Questioni di diritto transitorio
5.1 L'utilizzabilità del modello di s.r.l. semplificata non adeguato
È possibile ricevere atti costitutivi di s.r.l. semplificate utilizzando il modello emanato con d.m. 23 giugno 2012, n. 138, modificato dal notaio nelle parti incompatibili con la nuova normativa introdotta dal comma 13 dell'art. 9 d.l. 76/2013, considerato che la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 ha espressamente introdotto la previsione secondo cui "Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili"?
Va ricordato come il comma 13 dell'art. 9 d.l. 76/2013 abbia esteso la possibilità di ricorrere alla s.r.l. semplificata anche alle persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni d'età e contemporaneamente ha soppresso il divieto di trasferimento a soggetti ultratrencinquenni, nonché modificato il n. 6) dell'art. 2463-bis nella parte in cui specificava che gli amministratori debbono esser scelti fra i soci.
Il modello standard di atto costitutivo allegato al d.m. 138/2012, norma regolamentare, contiene, dunque, delle clausole ormai in contrasto con la norma primaria sopravvenuta, quali, segnatamente, quella relativa al divieto di trasferimento delle quote agli over 35 (art. 4) e, secondo una delle possibili letture di cui si è dato conto, quella della scelta degli amministratori esclusivamente fra i soci (art. 5).
Tali clausole – in quanto riproduttive di disposizioni di legge oggi abrogate - non sembrano potersi ritenere ancora efficaci ed appare necessario che le stesse vengano espunte in sede di costituzione della società mediante ricorso al modello standard, proprio in ragione dell'inderogabilità di quest'ultimo.
Tale inderogabilità, espressamente prevista dall'art. 2463-bis comma 3, c.c., a tenore del quale "Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili", impone che il contenuto dell'atto costituivo sia determinato dalla legge e non dalla volontà delle parti.
Ciò esclude che l'atto costitutivo possa avere un contenuto diverso da quello stabilito dal legislatore e implica, altresì, che – essendo i soci tenuti ad adottare un modello di atto costitutivo riproduttivo della disciplina stabilita dal legislatore - se il legislatore modifica tale disciplina, le clausole statutarie difformi, contenute in un modello non adeguato, che è una norma regolamentare e di rango minore, debbano essere disapplicate.
L'adeguamento del modello alla normativa sopravvenuta, che viene eseguito in sede di atto costitutivo, non rappresenta, dunque, una "deroga" vietata ai sensi dell'art. 2463-bis comma 3, c.c., in quanto non dipende da una manifestazione della volontà dei soci, ma dall'applicazione della disciplina legale vigente.

Shopping24

Dai nostri archivi