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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

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In presenza di perdite superiori al terzo del capitale sociale e che, contemporaneamente, fanno scendere il capitale al disotto di 10.000 euro, le s.r.l. con capitale superiore a 10.000 euro sembrano, come in passato, tenute a convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale o, in subordine, la trasformazione o lo scioglimento della società.
Infatti, benché per effetto delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 9 d.l. 76/2013, nel nostro ordinamento siano oggi ammesse società con capitale inferiore a 10.000 euro, appare logico ritenere che in presenza dei presupposti di cui all'art. 2482-ter c.c. (perdite superiori al terzo del capitale sociale che lo facciano scendere al disotto dei 10.000 euro) resti comunque fermo l'obbligo - per le società con capitale superiore a 10.000 euro - di adottare una delibera di riduzione, di trasformazione o di scioglimento della società.
Sebbene, quindi, la soglia dei 10.000 euro non rappresenti più l'ammontare minimo del capitale, essa comunque rimane una soglia rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2482-ter, c.c., in quanto il suo superamento determina l'applicazione di regole differenti in tema di conferimenti ed accantonamento della riserva legale.
Il passaggio, per effetto delle perdite subite, al diverso regime delle società con capitale inferiore a 10.000 euro impone, pertanto, la necessità di intervenire mediante l'adozione dei provvedimenti elencati nell'art. 2482-ter c.c. di riduzione, trasformazione o scioglimento della società.
Occorre, però, valutare se la s.r.l. con capitale eroso dalle perdite, in seguito alla delibera di riduzione, sia poi obbligata a riportare il capitale ad una soglia pari a 10.000 euro, come sembrerebbe imporre il dato testuale dell'art. 2482-ter c.c., oppure se essa possa adottare un capitale almeno pari al nuovo minimo legale previsto dall'art. 2463, comma 4, c.c., che è stabilito in 1 euro.
A tale proposito sembra, anche in questo caso, necessario coordinare la previsione che impone il contemporaneo aumento del capitale ad una cifra non inferiore al minimo stabilito dal n. 4) dell'art. 2463 c.c. con il fatto che sono oggi ammesse s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro.
Anche in tale ipotesi, rifuggendo da un'applicazione letterale dell'art. 2482-ter, comma 1, c.c., sembra possibile prospettare una diversa interpretazione, che risulti probabilmente più coerente con la nuova disciplina del capitale sociale.
L'adozione di un capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro non sembra, infatti, essere limitata al momento dell'atto costitutivo, in quanto, come in precedenza rilevato, le società con capitale inferiore a 10.000 euro non hanno l'obbligo di raggiungere tale soglia durante la loro esistenza.

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