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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

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Esse non sono, dunque, un nuovo tipo sociale, né gli aumenti o le riduzioni di capitale che determinano il superamento, verso l'alto o verso il basso, della soglia dei 10.000 euro hanno la natura di trasformazione.
A ciò si aggiunga che, come rilevato in dottrina, il legislatore non impone più (come avveniva in passato, con l'espressione "a capitale ridotto") alcuna evidenza nella denominazione sociale della circostanza che la società abbia un capitale inferiore ai 10.000 euro (19).
Alle predette società, pertanto, si applicano le disposizioni comuni in tema di denominazione, circolazione delle partecipazioni sociali, organi della società, recesso ed esclusione, modifiche statutarie.
Occorre, tuttavia, considerare che, nonostante il legislatore abbia modificato la soglia minima del capitale sociale in sede di costituzione della società e introdotto un nuovo regime di conferimenti, tali novità non sono state coordinate con le disposizioni in tema di aumento e riduzione del capitale.
Ciò determina il sorgere di dubbi interpretativi in considerazione del fatto che, in particolare, le norme sui conferimenti in sede di aumento sembrano riferirsi all'ipotesi del capitale almeno pari a 10.000 euro, così come quelle sulla riduzione del capitale continuano a contemplare, quale soglia minima, il predetto importo di 10.000 euro. Tali questioni meritano uno specifico approfondimento.

3. Aumenti e riduzioni nelle nuove s.r.l.
3.1. I riflessi delle nuove norme in tema di costituzione della s.r.l. sulla disciplina dell'aumento e riduzione di capitale
Le nuove regole in tema di ammontare minimo del capitale e di composizione dello stesso previste dai commi 4 e 5 dell'art. 2463, c.c., si ripercuotono anche sulla disciplina dell'aumento e della riduzione del capitale.
Per effetto di tali disposizioni, si pongono nell'immediato le seguenti questioni operative:
- quale sia il regime dei conferimenti in sede di aumento di capitale delle s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro;
- quale sia la disciplina della riduzione del capitale per le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, considerato che le norme sulla riduzione del capitale (artt. 2482, 2482-bis e 2482-ter c.c.) non sono state modificate dall'art. 9 d.l. 76/2013 e che le stesse contemplano come soglia minima del capitale sociale l'importo di 10.000 euro di cui al n. 4) del comma 2 dell'art. 2463 c.c.;
- se le s.r.l. con capitale superiore a 10.000 euro possano ridurre il capitale al di sotto di tale soglia, considerato che il nuovo limite legale minimo di capitale è di 1 euro e non più di 10.000 euro.

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