Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

My24

Pertanto, ipotizzando che una s.r.l. con capitale di 9.000 euro subisca perdite pari a 3.500 euro (ossia superiori al terzo del capitale), si applica la disciplina di cui all'art. 2482-bis c.c. e, quindi, se nel corso dell'esercizio successivo a quello in cui le perdite sono state rilevate, esse non risultano diminuite a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate.
Laddove, invece, la società subisca delle perdite pari a 9.000 euro, trova applicazione l'art. 2482-ter c.c. e, pertanto, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore a 1 euro.
Laddove, quindi, il dato letterale dell'art. 2482-ter c.c. prevede l'obbligo di ricostituire il capitale al minimo di cui al n. 4) del comma 2 dell'art. 2463 c.c., tale disposizione dovrebbe intendersi riferita al nuovo minimo legale di 1 euro di cui al comma 4 del medesimo art. 2463 c.c.
Appare, altresì, opportuno segnalare che, nel caso di s.r.l. con capitale pari a 1 euro, qualunque perdita pari o superiore a 34 centesimi di euro imporrebbe la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore a 1 euro. L'applicazione al caso di specie dell'art. 2482-ter c.c. serve, di fatto, ad impedire che la società possa continuare ad operare con un patrimonio di segno negativo (26).
3.4. La riduzione del capitale nelle s.r.l. con capitale superiore a 10.000 euro
3.4.1 La riduzione volontaria
Anche con riferimento alla applicabilità dell'art. 2482, c.c. alle società con capitale superiore a 10.000 euro che intendano ridurlo volontariamente al disotto di tale importo, sembra possibile escludere un'interpretazione letterale della norma e tener conto, invece, del nuovo sistema del capitale delle s.r.l. delineato dal legislatore.
Si è detto come l'assenza di un termine di scadenza per il raggiungimento della soglia prevista per la riserva legale, nonché di un obbligo di capitalizzare della società all'importo di 10.000 euro al momento in cui la predetta soglia sia stata raggiunta, e la mancata previsione di una causa di scioglimento derivante dal mancato raggiungimento della soglia di 10.000 euro di capitale, costituiscano dati normativi dai quali appare possibile desumere che la nuova disciplina in tema di capitale minimo delle s.r.l., contenuta nei commi 4 e 5 dell'art. 2463 c.c., non si esaurisca con la fase costitutiva della società, ma possa riguardare anche vicende successive.
Si è inoltre detto che la soglia dei 10.000 euro di cui al n. 4) dell'art. 2463 c.c. non indica più l'importo minimo del capitale sociale delle s.r.l., ma opera come termine di riferimento per l'adozione di regole diverse in tema di composizione del capitale e criteri di accantonamento della riserva legale.

Shopping24

Dai nostri archivi