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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.
Tali considerazioni permettono di affermare che il riferimento contenuto nell'art. 2482, comma 1, c.c., secondo cui la riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal n. 4) dell'art. 2463, c.c., ossia nel limite di 10.000 euro, dipenda ormai da un mancato coordinamento con l'introduzione delle nuove regole in tema di capitale minimo delle s.r.l.
In seguito, infatti, alle novità introdotte dalla legge di conversione all'art. 9 del d.l. 76/2013, il nuovo importo minimo legale del capitale delle s.r.l. è contenuto nel comma 4 dell'art. 2463 c.c., che lo fissa in 1 euro. Poiché, invece, la soglia dei 10.000 euro di cui al n. 4) dell'art. 2463 c.c., non indica più l'importo minimo del capitale sociale, la disciplina contenuta nell'art. 2482, comma 1, c.c. dovrebbe essere interpretata nel senso che la riduzione volontaria del capitale è consentita entro l'ammontare minimo del capitale sociale stabilito dal comma 4 dell'art. 2463 c.c., che è pari a 1 euro (27).
Si potrebbe obiettare, in contrario, che sul piano sistematico la presenza di una disciplina intesa a favorire la patrimonializzazione della società con capitale inferiore a 10.000 euro, mediante l'accantonamento di una riserva accelerata in base al meccanismo del comma 5 dell'art. 2463 c.c., sia incoerente con la possibilità di porre in essere riduzioni volontarie al disotto della predetta soglia, che comporterebbero la restituzione di elementi patrimoniali ai soci.
Invero, la disciplina della riserva legale, sia nella misura ordinaria prevista dall'art. 2430, c.c., sia nella versione accelerata introdotta dal comma 5 dell'art. 2463 c.c., impone alla società di procedere ad una patrimonializzazione fino alle soglie ivi rispettivamente previste; ma non vieta di ridurre il capitale attraverso effettiva diminuzione del patrimonio sociale. L'avvenuto accantonamento o meno della riserva legale, infatti, non incide sulla possibilità di ridurre volontariamente il capitale sociale.
Se si muove dalla considerazione, già espressa in questa sede, secondo cui il nuovo minimo legale del capitale della società a responsabilità limitata è quello previsto dall'art. 2463, comma 4, c.c. - rispetto al quale il raggiungimento dell'importo di 10.000 euro implica, per il profilo che qui interessa, la disattivazione dell'obbligo di accantonamento di una riserva maggiorata - la scelta volontaria di portare il capitale al di sotto dell'importo di 10.000 euro comporta per i soci l'assoggettamento ad un obbligo di formazione accelerata della riserva e con esso una ridotta distribuibilità degli utili.
Inoltre, come si vedrà nel prosieguo, ove si accogliesse tale obiezione, si dovrebbero individuare due diversi importi di riferimento nella disciplina delle riduzioni: l'uno, per il caso previsto dall'art. 2482 c.c., che sarebbe appunto di 10.000 euro; l'altro, per l'ipotesi prevista dall'art. 2482-ter c.c., pari invece ad un euro. Il che, evidentemente, produrrebbe un risultato ancor più incoerente.
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