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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

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Inoltre, la scelta di fissare un capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro non è limitata al ricorrere né di determinati requisiti soggettivi dei soci, né di altre circostanze che possano caratterizzare esclusivamente la fase costitutiva della società.
Pertanto, come già in precedenza rilevato, l'introduzione, ad opera dell'art. 9 d.l. 76/2013, di società che possano conservare per tutta la loro esistenza un capitale inferiore a 10.000 euro sembra significare che la scelta di adottare un capitale inferiore alla predetta soglia possa avvenire anche in un momento diverso dalla loro nascita.
Tale circostanza sembra valere tanto per le società che siano nate con capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro, quanto per le società originariamente costituite con capitale pari o superiore a 10.000 euro.
Appare, quindi, consentito ipotizzare che, in caso di perdite rilevanti ai sensi dell'art. 2482-ter c.c., la società, in seguito alla riduzione di capitale finalizzata all'assorbimento delle perdite, possa adottare un capitale inferiore a 10.000 euro, purché almeno pari ad 1 euro, il quale risulta pertanto essere il nuovo importo minimo legale del capitale sociale, valevole per tutte le s.r.l. (29).
Accogliendo tale interpretazione, una società con capitale di 10.000 euro, che abbia subito perdite pari a 4.000 euro, potrebbe, ad esempio, limitarsi a ridurre il capitale a 6.000 euro, senza essere obbligata a riportarlo a 10.000.
La stessa società con capitale di 10.000 euro, ove avesse subito perdite per 11.000 euro, sarebbe obbligata ad abbattere il capitale e ad eliminare la residua perdita di 1.000 euro con la tecnica del sovrapprezzo o degli aumenti e successive riduzioni fino ad assorbimento della stessa. Una volta assorbita la perdita, la società avrebbe poi l'obbligo di ricostituire il capitale ad almeno 1 euro e non, invece, al maggiore limite di 10.000 euro.
In entrambi i casi occorre, altresì, che siano rispettate le condizioni imposte per le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, quali la necessità che il capitale sia interamente versato e l'obbligo di accantonare la riserva legale secondo il criterio dell'art. 2463 comma 5 c.c.

4. La costituzione semplificata delle s.r.l.
4.1. La semplificazione nella costituzione di s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro da parte di persone fisiche. L'inderogabilità del modello
La disciplina della s.r.l. semplificata è contenuta nell'art. 2463-bis c.c., il quale stabilisce che quando i soci sono tutti persone fisiche, essi possono costituire s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, ma superiore a 1, con contratto o atto unilaterale redatto per atto pubblico in conformità ad un modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia.

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