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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

Gli elementi che caratterizzano la s.r.l. semplificata di cui all'art. 2463-bis c.c. sono:
- l'accesso riservato alle sole persone fisiche,
- il procedimento agevolato di costituzione secondo un modello standard tipizzato ed inderogabile e
- la necessità che nella denominazione sia appunto indicato l'aggettivo "semplificata".
Non costituiscono, invece, più elementi caratterizzanti ed esclusivi della s.r.l. semplificata né l'importo del capitale sociale (inferiore a 10.000 euro, ma almeno pari a 1 euro), né il regime dei conferimenti, i quali sono oggi previsti anche per le s.r.l. diverse da quelle semplificate per effetto delle modifiche apportate agli artt. 2463 e 2464 c.c.
In presenza dei presupposti richiesti dall'art. 2463-bis c.c. (soci persone fisiche, capitale inferiore a 10.000 euro, atto costitutivo redatto mediante l'utilizzo di un modello standard tipizzato con regolamento ministeriale e denominazione comprendente l'aggettivo "semplificata"), il comma 3 dell'art. 3 del d.l. 1/2012 prevede che "l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili".
Una delle questioni più dibattute ha riguardato la possibilità di integrare o meno lo statuto standard tipizzato (30), il cui contenuto, definito nella tabella allegata al d.m. 138/2012, è stato oggetto di critiche da parte della dottrina a causa delle lacune che lo caratterizzano. Questione che va oggi esaminata alla luce sia della espressa previsione della inderogabilità introdotta dal d.l. 76/2013 che del delinearsi, attraverso la stratificazione delle norme, di una disciplina complessiva delle nuove s.r.l. che inizia ad avere una propria organicità.
Il modello standard tipizzato, infatti, si limita ad indicare: 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo; 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463; 5) luogo e data di sottoscrizione; 6) gli amministratori. Mancano, ad esempio, tanto la previsione della durata della società, quanto la regolamentazione della decorrenza dell'esercizio sociale.
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