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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

Pertanto, in base a questa terza interpretazione, il comma 1 dell'art. 2475 c.c. non si applicherebbe alle s.r.l. semplificate in quanto incompatibile con la loro disciplina ai sensi dell'art. 2463-bis comma 5 c.c. e, quindi, sarebbe sempre possibile nominare amministratori estranei, a prescindere dall'adozione di un'apposita clausola statutaria in tal senso (38).
4.3. Il rinvio alla disciplina sulle s.r.l. e la natura giuridica delle s.r.l. semplificate
Per ciò che concerne le altre regole applicabili alle s.r.l. semplificate, dall'analisi del contenuto dell'art. 2463-bis c.c. emerge che tutte le deroghe alla disciplina delle s.r.l. riguardino esclusivamente il momento costitutivo della società e che, pertanto, esse, pur conservando la denominazione di società semplificate, sono interamente soggette alle regole delle s.r.l. ordinarie, rispetto alle quali, quindi, le s.r.l. semplificate non sembrano costituire un tipo a sé stante.
La possibilità di adottare un capitale inferiore a 10.000 euro, ma almeno pari a 1 euro, non costituisce più, infatti, un elemento che caratterizza in senso esclusivo le s.r.l. semplificate, in quanto, per effetto del nuovo comma 4 dell'art. 2463 c.c., introdotto con il d.l. 76/2013, tale facoltà è attualmente concessa a chiunque intenda costituire una s.r.l.
Quanto all'inserimento dell'espressione "semplificata" nella denominazione sociale, sembrerebbe trattarsi di un elemento volto ad indicare non tanto l'appartenenza ad un tipo sociale diverso da quello delle s.r.l., quanto a dare evidenza all'assoggettamento al regime agevolato riguardante la costituzione della società e alla circostanza che, come detto, l'atto costitutivo non può essere difforme dalle regole poste dall'art. 2463-bis co. 2 c.c. e dal modello standard approvato con decreto ministeriale (39).
L'espressione "semplificata" sembra svolgere, infatti, una funzione analoga a quella, ad esempio, ricoperta dall'inserimento nella denominazione sociale dei termini "società in liquidazione" richiesto dal comma 2 dell'art. 2487-bis c.c. (40).
L'aggiunta prevista dall'art. 2487-bis c.c. altro non è se non una mera indicazione esterna, che pertanto non fa parte della denominazione stessa, volta a segnalare all'esterno l'assoggettamento della società a regole peculiari integrative della disciplina legale relativa al tipo sociale indicato nella denominazione (41).
In tutti questi casi, l'aggiunta nella denominazione di espressioni ulteriori rispetto a quelle che caratterizzano il tipo sociale sembra, quindi, avere lo scopo non tanto di indicare l'appartenenza ad un differente tipo sociale, quanto piuttosto quello di segnalare l'applicabilità di regole integrative del modello legale.
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