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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.

Tuttavia, poiché la cessione a soggetti diversi dalle persone fisiche presuppone che la società venga riqualificata come s.r.l. ordinaria", sembra rendersi necessaria – in analogia con quel che avviene per l'adozione di clausole integrative o derogatorie al modello standard successivamente alla costituzione – la preventiva eliminazione dell'aggettivo "semplificata" dalla denominazione.
4.4. S.r.l. semplificate, intestazione fiduciaria e diritti reali minori
Atteso che la normativa in materia stabilisce che possano essere soci di s.r.l. semplificate solo persone fisiche, è discusso se sia ipotizzabile la partecipazione di una società fiduciaria in sede di atto costitutivo, magari esplicitando che quest'ultima agisce per conto di una persona fisica.
Sebbene sia estremamente controverso se, per effetto dell'intestazione fiduciaria di un bene, il fiduciario acquisti la sola legittimazione all'esercizio del diritto (44), la cui titolarità rimane in capo al fiduciante ovvero la piena titolarità del diritto trasferito (45), sembra prevalere quest'ultimo orientamento che appare maggiormente conforme al sistema della titolarità delle partecipazioni sociali.
In tale sistema è socio - ed è, quindi, legittimato ad esercitare i diritti sociali - colui che risulta iscritto nel libro soci o intestatario delle azioni in base ad una serie continua di girate, in caso di s.p.a., o iscritto nel registro delle imprese, in caso di s.r.l., a prescindere dall'eventuale sussistenza di sottostanti rapporti fiduciari con terze persone (46).
Ora, il ricorso all'intestazione fiduciaria di partecipazioni è in genere finalizzato anche ad impedire che i terzi vengano a conoscenza del soggetto nel cui interesse vengono gestite le partecipazioni sociali.
Questi ultimi restano tutelati dal fatto che, poiché il fiduciario è l'intestatario dei rapporti giuridici da esso gestiti in forza del pactum fiduciae, lo stesso risponderà all'esterno secondo le normali regole della responsabilità, ferma restando l'eventuale rivalsa nei confronti del fiduciante secondo le pattuizioni che regolano i rapporti interni.
Tale configurazione del rapporto fiduciario è chiaramente incompatibile nella fase costitutiva della società a responsabilità limitata semplificata, alla quale è ammessa la partecipazione solo di persone fisiche; viceversa, nella fase successiva dovrebbero valere le considerazioni in precedenza espresse sul trasferimento della partecipazione a soggetti non persone fisiche.
La circostanza per cui in sede di atto costitutivo i soci debbano esser tutti persone fisiche non esclude, infine, la possibilità di costituire già in tale fase diritti reali minori in favore di soggetti non persone fisiche: ciò in quanto l'usufruttuario o il creditore pignoratizio non rivestono la qualità di soci (47).
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