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Questo articolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2013 alle ore 22:38.
Quanto al regime di tale riserva, l'art. 2430 c.c., applicabile alle s.r.l. con capitale pari o superiore a 10.000 euro, stabilisce che essa debba essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.
Si ritiene che la funzione della riserva legale sia quella di assicurare stabilità al capitale sociale evitando che questo possa essere colpito direttamente dal verificarsi di eventuali perdite. Essa, pertanto, è soggetta ad un regime di indisponibilità espressamente derogabile in funzione della copertura delle perdite che, secondo parte della dottrina e della e giurisprudenza, costituisce l'unica modalità di suo utilizzo (16).
Differentemente, per le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, l'art. 2463, comma 5, c.c. dispone espressamente che la riserva così formata possa essere utilizzata non solo per la copertura delle perdite, ma anche per l'imputazione a capitale, fermo restando l'obbligo di reintegrarla laddove essa venga diminuita per qualsiasi ragione.
Rispetto, quindi, alla disciplina contenuta nell'art. 2430 c.c. è espressamente prevista la possibilità di utilizzare la riserva legale per eseguire un aumento gratuito di capitale: si tratterà poi di valutare se tale previsione costituisca un'eccezione alla utilizzabilità della riserva indisponibile limitatamente alla copertura delle perdite o, piuttosto, una conferma dell'opinione che ritiene in via generale ammissibile l'imputazione della riserva legale a capitale.
La norma sembra comunque trovare la sua giustificazione nell'esigenza di favorire la capitalizzazione della società, in considerazione del fatto che si tratta di società con capitale inferiore alla soglia di 10.000 euro.
Tanto l'art. 2430, quanto l'art. 2463, comma 5, c.c., prevedono, poi, un analogo obbligo di reintegrazione della riserva legale. La riserva deve essere reintegrata qualora essa risulti diminuita perché è stata utilizzata per coprire delle perdite o – eventualmente – per un aumento gratuito di capitale.
Non sembra, altresì, che le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro siano soggette ad un doppio regime di riserva legale, quello di cui all'art. 2463, comma 5 c.c. e quello di cui all'art. 2430 c.c.
In altri termini, una volta raggiunta la soglia della riserva legale di cui all'art. 2430, accantonata secondo i criteri integrativi di cui all'art. 2463, comma 5, c.c., la società non sembrerebbe tenuta a provvedere ad un secondo integrale accantonamento realizzato esclusivamente secondo i criteri di cui all'art. 2430 c.c.
L'art. 2463, comma 5, c.c. detta, infatti, una disciplina integrativa di quella contenuta nell'art. 2430 c.c., rispetto alla quale introduce le seguenti varianti: un importo più elevato degli utili da accantonare, un diverso criterio di calcolo della soglia legale della riserva, l'espressa possibilità di utilizzare la riserva per gli aumenti di capitale.
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