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Questo articolo è stato pubblicato il 17 luglio 2011 alle ore 15:11.

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Tutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capitalTutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capital

Si riduce del 10% l'ammontare dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti politici per le campagne per il rinnovo del Senato, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

Flessibilità di bilancio (articolo 10, commi 14 e 15). Per gli anni 2012, 2013 e 2014, in via sperimentale e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, possibilità di adottare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato (di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b, della legge 196/2009), nell'ambito di ciascun ministero, anche tra programmi differenti. La misura della variazione, qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, non deve comunque pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali, e, comunque non può superare il limite del 20% delle risorse finanziarie complessivamente stanziate. Divieto di dequalificazione della spesa: resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per il finanziamento delle spese di parte corrente. Norma interpretativa dell'articolo 21, comma 6, secondo e terzo periodo, della legge di contabilità (196/2009), i quali indicano le spese che rientrano nella categoria delle spese non rimodulabili del bilancio dello Stato. Nell'ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie: relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; per interessi passivi; derivanti da obblighi comunitari e internazionali; per ammortamento di mutui; vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

Flotta aerea protezione civile, riduzione 8 per mille allo Stato (articolo 21, comma 9). Stanziati 64 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, da destinare alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 222/1985, relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'Irpef.

Fondo "depositi dormienti", riduzione (articolo 13, comma 1). Rimodulata, tenuto conto delle effettive esigenze di cassa, la dotazione del cosiddetto "fondo depositi dormienti": ridotta dell'importo di 100 milioni per l'anno 2011; incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

Fondo di finanziamento degli interventi urgenti e indifferibili, riduzione (articolo 13, comma 2). Ridotta di 49,5 milioni di euro per l'anno 2011 la dotazione del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili.

Fondo esigenze urgenti e indifferibili, riduzione (articolo 21, comma 7). Ridotto di 12,5 milioni di euro per l'anno 2011, la dotazione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili (articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 5/2009).

Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie (articolo 32, commi 1 e 16). Viene istituito, nello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture il «Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali», con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e un miliardo per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del fondo sono assegnate dal Cipe, su proposta di Tesoro e ministero delle Infrastrutture e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzarsi con la procedura per i lotti costruttivi (Finanziaria 2010). Si tratta, come segnalato dalla relazione tecnica , degli interventi di potenziamento dell'asse ferroviario Monaco - Verona: Galleria di base del Brennero; della Linea AV-AC Milano – Genova: Terzo valico Dei Giovi; e della Linea AV-AC Milano - Verona: Tratta Treviglio - Brescia. Inoltre, si dirotta alla spesa per la tutela e gli interventi a favore di beni e attività culturali, a decorrere dal 2012, una quota fino al 3% del Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie. L'assegnazione è disposta con delibera Cipe, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, su proposta del ministro per i Beni e le attività culturali, di concerto con Infrastrutture e Tesoro. Al Cipe medesimo viene trasmessa annualmente dal ministro per i Beni e le attività culturali una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Fondo spese urgenti e indifferibili, inserita nuova voce (articolo 21, comma 10). Inserisce gli "eventi celebrativi di carattere internazionale" tra le finalità previste dall'ultima voce dell'elenco 1 della legge di stabilità 2011 (legge 220/2010), il quale indica gli interventi che possono essere finanziati a valere sulle risorse per il 2011 del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili.

Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale, riduzione (articolo 13, comma 3). Viene ridotta la dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione del fondo viene così ridotta: 252 milioni di euro per l'anno 2012; 392 milioni di euro per l'anno 2013; 492 milioni di euro per l'anno 2014; 592 milioni di euro per l'anno 2015; 542 milioni di euro per l'anno 2016; 442 milioni di euro per l'anno 2017; 342 milioni di euro per l'anno 2018; 292 milioni di euro per l'anno 2019; 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Gare nel settore dei giochi (articolo 24, commi da 24 a 28). Vengono disciplinati i requisiti per la partecipazione a gare e per il rilascio di concessioni in materia di giochi. In particolare, si estende l'ambito dei soggetti nei cui confronti devono essere effettuati gli accertamenti antimafia anche con riferimento alla materia dei giochi pubblici. Arriva poi il divieto di partecipazione a gare né al rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici al soggetto il cui titolare o il rappresentante legale risulti condannato anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato per reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) , mafia (art. 416-bis c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato in misura superiore al 2% del capitale o patrimonio da persone fisiche condannate, imputate o indagate, per uno dei predetti delitti. A tal fine la norma stabilisce che i soggetti, costituiti in forma di società di capitali, che partecipano a gare o a procedure a evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, devono dichiarare il nominativo dei soggetti che detengono una partecipazione superiore al 2 per cento. In caso di dichiarazione mendace è disposta l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura. Per le concessioni in corso tale dichiarazione è richiesta in sede di rinnovo. Si stabiliscono infine i requisiti per la conduzione di esercizi di gioco pubblico, escludendo dalla possibilità di essere titolari o conduttori di esercizi commerciali, locali o altri spazi in cui sia offerto gioco pubblico le persone nei cui confronti sussistano le condizioni ostative di cui all'articolo 10 della legge 575 del 1965 (Legge antimafia).

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