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Questo articolo è stato pubblicato il 17 luglio 2011 alle ore 15:11.

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Tutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capitalTutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capital

Noleggio autoveicoli (articolo 23, comma 42). Per i soggetti che esercitano attività di locazione di veicoli senza conducente, al fine di semplificare i relativi adempimenti, la norma sopprime l'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale e prevede l'emissione della fattura.

Nuove concessioni sportive (articolo 24, commi 37 e 38). Si prevede che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro il 30 ottobre 2011, attui una o più procedure selettive aventi a oggetto la concessione novennale dei diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita (massimo 7mila punti) aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici. Potranno partecipare soggetti italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti dalla normativa vigente ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi.

Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica (articolo 8). Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della manovra, tutti gli enti e gli organismi pubblici dovranno inserire sul proprio sito istituzionale, curandone il periodico aggiornamento: l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria, indicandone l'entità; una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o organismo o tra le società controllate; l'indicazione se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società abbiano raggiunto il pareggio di bilancio

Organi collegiali che operano presso il Ministero dell'ambiente (articolo 5, comma 3). Esclude la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – Via e Vas e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – Ippc dall'ambito di applicazione di alcune disposizioni di carattere generale riguardanti gli organi collegiali introdotte dal decreto-legge 112/2008 e dal decreto-legge 223/2006, quali i limiti alla proroga, la valutazione di perdurante utilità, il limite della durata biennale con proroga legata ad obiettivi di risparmio. Il comma contiene una norma di interpretazione autentica secondo la quale l'esclusione degli organi operanti presso il ministero dell'Ambiente dall'onorarietà della partecipazione agli organi collegiali prescritta in generale dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 78/2010 si deve intendere, limitatamente alle due commissioni sopra citate, nel senso che a esse non si applicano neanche gli altri limiti disposti in via generale per gli organi collegiali dall'articolo 68 del decreto legge 112/2008 e dall'articolo 29 del decreto legge 248/2006.

Organizzazioni sindacali fasciste (articolo 18, comma 17). Ripristino, con effetto retroattivo, dell'articolo 43 del DlgsLgt 369/1944, recante la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni. Tale articolo ha fatto salve - ferme restando, naturalmente, le successive modifiche - le disposizioni contenute nei contratti collettivi e negli accordi economici delle organizzazioni sindacali fasciste.

Partecipazione a banche e fondi internazionali (articolo 21, comma 6). Autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di 200 milioni di euro per adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali.

Partite Iva inattive (articolo 23, commi 22 e 23). Si punta a ricondurre il numero delle partite Iva a quelle effettivamente in attività, anche al fine di incrementare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria. È prevista la cancellazione d'ufficio delle partite Iva inattive da tre anni. E' prevista poi una sanatoria per l'ipotesi di mancata dichiarazione di cessazione dell'attività.

Patto di stabilità interno: parametri di virtuosità (articolo 20). Disposizioni relative al concorso degli enti territoriali alla manovra di finanza pubblica, attraverso modifiche e integrazioni alla disciplina del patto di stabilità e ad altre disposizioni in materia di finanza locale. Redistribuzione degli obiettivi del patto fra le singole amministrazioni sulla base di nuovi criteri di ‟virtuosità", con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti; aumento del concorso di regioni ed enti locali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in misura pari a complessivi 3.200 milioni di euro per il 2013 e complessivi 6.400 milioni di euro a decorrere dal 2014. Riduzione delle risorse destinate a legislazione vigente ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte. Disposizioni di carattere ordinamentale finalizzate ad accrescere l'efficacia della disciplina del patto di stabilità interno. In particolare tali misure riguardano: le assunzioni di personale da parte degli enti locali (comma 9, che modifica il comma 7 dell'articolo 76 del dl 112/2008); disposizioni di carattere antielusivo inerenti la disciplina del patto di stabilità interno (commi 10-12, che introducono i commi 111-bis e 111-ter dell'articolo 1 della legge 220/2010); obbligo, da parte dei comuni, di scioglimento delle società in perdita (comma 13, che modifica il comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 78/2010); obbligo di adeguamento, da parte delle regioni, della propria normativa a seguito di sentenze della Corte costituzionale. Modalità applicative delle riduzioni di trasferimenti agli enti locali nell'ambito nuovo regime di 'federalismo fiscale municipale' dettato dal Dlgs 23/2011. Accertamenti di somme relativi a Roma capitale: si precisa che tutte le entrate del comune di Roma di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, e vi comprende espressamente quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2007.

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