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Questo articolo è stato pubblicato il 17 luglio 2011 alle ore 15:11.

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Tutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capitalTutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capital

Unire (articolo 14, commi 28 e 29). L'Unire si trasforma in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – Assi, struttura a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Dlgs 300/1999, sotto la vigilanza del Ministro delle politiche agricole. I nuovi compiti dell'Agenzia sono così individuati: promuovere l'incremento ed il miglioramento delle razze equine; gestire i libri genealogici; rivedere la programmazione delle corse e dei programmi di allevamento; affidare il servizio di diffusione delle riprese televisive delle corse; valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento e allenamento. L'agenzia subentra nella titolarità dei rapporti giuridici facenti capo all'Unire; la durata dell'incarico del direttore generale, dei componenti del comitato direttivo e del collegio dei revisori è fissata in tre anni. Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale dell'Unire, di cui ne viene assicurata la continuità.

Valorizzazione patrimonio immobiliare (articolo 33). Viene istituita una Società di gestione del risparmio (Sgr), con un capitale di 2 milioni di euro interamente posseduto dal Tesoro, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione. I fondi istituiti dalla Sgr possono non solo sottoscrivere le quote di tali fondi comuni d'investimento immobiliare, offerte su base competitiva a investitori qualificati per poter conseguire la liquidità necessaria realizzare gli interventi di valorizzazione, ma anche investire direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. I fondi possono inoltre - previo decreto attuativo di via XX Settembre - partecipare a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare tutto o in parte il bene oggetto della concessione. La norma prevede quindi la liquidazione della società Patrimonio dello Stato Spa. Si specifica poi che ai fondi d'investimento immobiliare degli enti locali possono essere apportati beni immobili e diritti con le procedure previste dall'art. 58 del Dl 112/2008, a fronte della correlata emissione di quote, nonché quelli trasferiti ai sensi del DLgs 85 del 2010 (federalismo demaniale). Condizione preliminare per gli apporti dei beni o degli immobili è il progetto di utilizzo o di valorizzazione (proposto anche dai privati) approvato con delibera dell'ente, previo esperimento di procedura di selezione di evidenza pubblica da parte della Sgr. In caso di beni trasferiti nell'ambito del federalismo demaniale, la domanda di acquisizione può essere motivata dal trasferimento dei beni ai fondi. Gli apporti al fondo non danno luogo a redditi imponibili o a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto. Inoltre, per l'insieme degli apporti e delle eventuali successive retrocessioni, è dovuta un'imposta sostitutiva in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Venture capital (articolo 31). Per favore l'accesso al cosiddetto venture capital e sostenere l'avvio e la crescita di nuove imprese, si prevedono specifici incentivi a vantaggio dei sottoscrittori di «Fondi di Venture Capital» specializzati nelle fasi di avvio delle nuove imprese. Il venture capital è l'attività di investimento in capitale di rischio realizzata da operatori professionali e finalizzata a operazione di early stage o l'insieme dei finanziamenti (seed financing e start up financing) a sostegno delle imprese nei primi stadi di vita. Più in dettaglio, per favorire l'accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese tramite fondi comuni di investimento vengono esentati da imposizione i proventi derivanti dalla partecipazione ai «Fondi di Venture Capital» (Fvc), o redditi di capitale come proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti. Peraltro, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, la suddetta esenzione acquista efficacia previa autorizzazione della commissione europea. La norma individua quindi i Fondi di Venture Capital (Fvc) ai fini dell'accesso al beneficio suddetto. Si tratta di fondi comuni di investimento armonizzati UE, vale a dire fondi e società di investimento a capitale variabile (Sicav) di tipo aperto, costituiti nei paesi dell'Unione europea, che investono prevalentemente in strumenti finanziari quotati (azioni, obbligazioni, etc.), che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di: sperimentazione (seed financing); costituzione (start-up financing); avvio dell'attività (early-stage financing); sviluppo del prodotto (expansion financing). Ulteriori caratteristiche che devono possedere le società destinatarie dei Fvc, sono: che non devono essere quotate; devono avere sede legale nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea (o dello Spazio Economico Europeo), a condizione che abbiano con l'Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali; e che non devono essere detenute in via prevalente da persone fisiche, sia in forma diretta che indiretta. Ma anche: che devono essere soggette all'imposta sul reddito delle società (o imposta analoga prevista dalla legislazione locale) senza possibilità di esenzione né totale né parziale; esercitare attività di impresa da non più di 36 mesi; e avere un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro (in base all'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del Fvc). Toccherà invece a un decreto ad hoc del Tesoro stabilire, tra l'altro, le modalità di rendicontazione annuale dei gestori dei Fvc per rispettare le condizioni sopra vise, e le sanzioni per il mancato rispetto di tali condizioni.

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