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Questo articolo è stato pubblicato il 17 luglio 2011 alle ore 15:11.

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Tutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capitalTutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capital

Lampedusa, zona franca urbana (articolo 23, commi 44 e 45). In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa in relazione all'afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa, la norma in esame differisce il termine - dal 16 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 - relativo alla sospensione dei versamenti tributari, e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti e di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza.

Liberalizzazione del collocamento (articolo 29, comma 1). Si sostituisce l'articolo 6 della Legge Biagi che disciplina i regimi particolari di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione in materia di lavoro, introducendo misure di semplificazione amministrativa e volte ad assicurare la trasparenza operativa. In sintesi, si autorizza a svolgere attività di intermediazione: le scuole, le università, pubbliche e private, i comuni (anche in forma associata e le comunità montane), le camere di commercio, le associazioni sindacali e datoriali. E ancora: i patronati, gli enti bilaterali, le associazioni senza fini di lucro, l'Enpals, i siti internet no profit e un apposito ente dell'ordine nazionale dei consulenti del lavoro. Per tutti i soggetti ammessi al "nuovo" collocamento l'autorizzazione all'attività di intermediazione è subordinata all'interconnessione alla Borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale Cliclavoro (secondo modalità definite con decreto del ministero del Lavoro da adottare entro 30 giorni), e al rilascio alle Regioni e al ministero del Lavoro di ogni informazione utile ai fini del monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 2mila a 12mila euro) e con la sospensione dell'attività.

Liberalizzazione servizi e attività economiche (articolo 29, commi 1-bis e da 2 a 4). Si prevede che il Governo, sentita l'Alta Commissione per la formulazione di proposte in materia di liberalizzazione dei servizi, istituita presso via Arenula, elabori proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche da presentare alle categorie interessate. In ogni caso, decorso il termine di 8 mesi dalla conversione del decreto legge in esame, tali servizi e attività economiche si intenderanno liberalizzati, salvo quanto espressamente regolamentato con apposite norme. Questa liberalizzazione non si applica alle categorie implicitamente menzionate dall'art. 33, comma 5, della Costituzione, che fa riferimento alle professioni per le quali è prescritto un esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.

Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari (articolo 15). Introdotta una disciplina generale per i casi di dissesto degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato, restando comunque salva – viene espressamente precisato - la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici. Le disposizioni non trovano applicazione per gli enti territoriali e agli enti del servizio sanitario nazionale. La nuova disciplina si applica quando: la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili; se l'ente stesso non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. Un decreto del ministro vigilante, di concerto con il ministro dell'Economia: pone l'ente in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono; è nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti, e provvede all'estinzione dei debiti nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione o di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente. Ogni atto adottato o contratto sottoscritto in violazione di tali disposizioni è nullo. Possono essere revocati in ogni momento, con le modalità previste per la nomina: i commissari straordinari del Governo nominati, ai sensi dell'articolo 11 della legge 400/1988, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali; i commissari straordinari delegati nominati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 185/2008, al fine di vigilare sui tempi di realizzazione degli investimenti pubblici di competenza statale ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali; i commissari straordinari del Governo nominati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 105/2010, per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, o per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico; i commissari e sub commissari ad acta nominati, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 159/2007, per l'attuazione dei piani di rientro sanitari. Ai commissari o sub commissari revocati spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta. Disciplina di carattere generale per la determinazione di compensi dei commissari e dei sub commissari suddetti (ad eccezione dei commissari per i piani di rientro). La violazione delle disposizioni contenute nel comma costituisce responsabilità per danno erariale. I compensi dei commissari per i piano di rientro sanitari restano determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del ministro dell'Economia, di concerto col ministro della Salute. Si prevede che il commissario monocratico delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse ad amministrazione straordinaria sia affiancato da due ulteriori commissari. Le nuove disposizioni sui commissari straordinari non devono comportare aumento dei costi delle procedure, dunque, i compensi ora riconoscibili al commissario vengono ripartiti per i tre commissari.

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