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Questo articolo è stato pubblicato il 17 luglio 2011 alle ore 15:11.

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Tutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capitalTutta la manovra in 154 voci, dall'accisa su benzina e gasolio al venture capital

Contrasto gioco illegale (articolo 24, commi 29-31). Si dispone l'obbligo di segnalare il trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali da parte delle società emittenti di carte di credito, degli operatori bancari, finanziari e postali. Secondo la norma sono considerati "operatori di gioco illegali" coloro che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. La norma detta poi le conseguenti misure sanzionatorie (di tipo pecuniario, variabili da 300mila a 1.300.000 euro) per le società emittenti ed operatori inadempienti.

Contrattazione aziendale (articolo 26). La norma prevede un regime fiscale e contributivo agevolato, per il 2012, relativo agli emolumenti retributivi previsti da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil), concernenti i lavoratori dipendenti del settore privato. Gli accordi e contratti devono essere correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, nonché collegati ai risultati dell'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Il Governo provvede alla determinazione dei benefici entro il 31 dicembre 2011, sentite le parti sociali, nei limiti delle risorse stanziate dalla legge di stabilità o previste a tali fini da altri fonti legislative.

Contributo di solidarietà (articolo 18, comma 19). Interpretazione autentica sulla disciplina della previdenza integrativa dei dipendenti degli enti pubblici. Il contributo di solidarietà è dovuto sia dagli ex-dipendenti, già collocati a riposo, sia dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999, ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa.

Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici superiori a 90mila euro (articolo 18, comma 22-bis). Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie: per gli importi che superino i 90mila euro lordi annui e fino a 150mila euro, il contributo è pari al 5% della parte eccedente il predetto importo; per la parte eccedente i 150mila euro pari al 10 per cento. In ogni caso, a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere inferiore a 90mila euro lordi annui. La norma si applica a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014. La disposizione è motivata dalla eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Controllo del territorio (articolo 21, comma 1). Proroga fino al 31 dicembre 2011 del piano di impiego del personale militare destinato al controllo del territorio. In particolare autorizza la proroga, fino al 31 dicembre 2011, del piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, e preferibilmente composto da carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati, per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità. Autorizzata per il 2011 della spesa di 36,4 milioni di euro, dei quali 33,5 milioni destinati al piano di impiego del personale delle Forze armate e 2,9 milioni per il personale delle Forze di polizia destinato ai servizi di perlustrazione e pattuglia nell'ambito del piano medesimo o nei servizi di vigilanza a obiettivi sensibili.

Crediti da gestioni di ammasso obbligatorio prodotti agricoli (articolo 21, comma 11). Sono estinti i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio per gli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, svolte dall'Ente risi per conto e nell'interesse dello Stato. Per la regolazione del debito è autorizzata per l'anno in corso la spesa di 33.692.020 euro da corrispondere alla Banca d'Italia e di 661.798 euro da corrispondere all'Ente Risi. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia. I giudizi pendenti sono estinti di diritto e i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

Debiti tributari, rateizzazione (articolo 23, commi da 17 a 20). Si elimina l'obbligo di prestazione di garanzia per accedere alla rateazione di debiti tributari superiori a 50mila euro conseguenti ad alcuni istituti deflativi del contenzioso, cioè all'accertamento con adesione e alla conciliazione giudiziale.

Deducibilità accantonamenti (articolo 23, commi 10 e 11). Si limita all'1 per cento - in luogo del 5 per cento previgente - la deducibilità degli accantonamenti per spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili e per spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, nei confronti delle imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori.

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